Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence due to waiver of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his marginal role and financial compensation should have reduced the agreed sentence, but the court held that by waiving specific appeal grounds, the second-instance judge is limited to reviewing only non-waived issues. Consequently, the request for a new sentencing balance was rejected as procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When an appellant waives specific grounds for appeal regarding a plea bargain, the second-instance court's review is restricted to those grounds not explicitly renounced, precluding a new assessment of sentencing factors.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scaranto Paolo Andrea nato a PORTOGRUARO il 30/03/1967 avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 11 marzo 2025, la Corte di appello di Trieste ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Scaranto Paolo Andrea (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale), deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni due di reclusione (previo riconoscimento delle concordate attenuanti generiche equivalenti alla recidiva).
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione lamentando, in buona sostanza, che, quanto meno, ai fini della determinazione della pena, si sarebbe dovuto considerare il ruolo del tutto marginale da lui assunto nell’ambito della società oltre che il suo sforzo economico risarcitorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 l. n. 103/2017 – come, da ultimo, modificato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 edall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 – applicabile nel caso di specie essendo la legge entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, BOUACHRA BRAHIM, Rv. 27452201;Sez. 3, Ordinanza n. avanzata dal difensore nei termini sopra indicati (con implicita rinuncia quindi al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza). 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RENATA SESSA GRAZIA ROSA ANNA MI