Ordinanza — n. 37867/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perfetti Marco nato a LA SPEZIA il 06/05/1995 Nel procedimento penale in cui è parte civile: Tulli Federico avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di Bologna. Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa. 1.Con sentenza del 17 marzo 2025, il Tribunale di Bologna ha dichiarato di non luogo a procedere nei confronti di Prefetti Marco in ordine al reato a lui ascritto di diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità ritenendo il fatto commesso da persona non punibile per particolare tenuità del fatto. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, non essendo appellabile la pronuncia in questione. Con l'atto di impugnazione erano stati dedotti motivi afferenti il fatto e le prove e si era chiesta l’assoluzione dell’imputato dal reato di diffamazione ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 554-quater c.p, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37867/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il Presidente della Corte di appello di Bologna ha trasmesso a questa Corte l'atto d'appello, qualificandolo come ricorso per cassazione, in virtù del disposto normativo di cui all’art. 554-quater, comma 6, del codice di rito, che esclude espressamente l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti, come quello per cui si procede nel caso di specie, con la pena pecuniaria o alternativa. Mentre il disposto normativo a cui fa riferimento il difensore nella memoria pervenuta in atti afferisce, appunto, a tutte le altre sentenze di non luogo a procedere (commi 3 e 4 dell’art. 554-quater c.p.p.).
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perfetti Marco nato a LA SPEZIA il 06/05/1995 Nel procedimento penale in cui è parte civile: Tulli Federico avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di Bologna. Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 17 marzo 2025, il Tribunale di Bologna ha dichiarato di non luogo a procedere nei confronti di Prefetti Marco in ordine al reato a lui ascritto di diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità ritenendo il fatto commesso da persona non punibile per particolare tenuità del fatto. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, non essendo appellabile la pronuncia in questione. Con l'atto di impugnazione erano stati dedotti motivi afferenti il fatto e le prove e si era chiesta l’assoluzione dell’imputato dal reato di diffamazione ascrittogli.
2. Il ricorso è inammissibile. Il Presidente della Corte di appello di Bologna ha trasmesso a questa Corte l'atto d'appello, qualificandolo come ricorso per cassazione, in virtù del disposto normativo di cui all’art. 554-quater, comma 6, del codice di rito, che esclude espressamente l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti, come quello per cui si procede nel caso di specie, con la pena pecuniaria o alternativa. Mentre il disposto normativo a cui fa riferimento il difensore nella memoria pervenuta in atti afferisce, appunto, a tutte le altre sentenze di non luogo a procedere (commi 3 e 4 dell’art. 554-quater c.p.p.).
Ciò posto, deve rilevarsi che l’impugnazione risulta presentata da difensore non legittimato, in quanto proposto dall'avv. Gino Moroni, non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso). La conversione dell'atto d'appello, disposta dal Giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Rv. 277208).
Si è puntualizzato, infatti, che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 2, Sentenza n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683 – 01). 3.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Enrico Vittorio Stanislao Scarlini