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Ordinanza — n. 37844/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37844/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sejdovic Adriano,nato a Caserta il 03/03/1985 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; RITENUTOIN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nella misura di anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.067 ,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37844/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nella misura di anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.067 ,00 di multa.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena attenuazione libera della pena pena convenzionale remissione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il primo lamenta che la Corte territoriale ha omesso di verificare la ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sejdovic Adriano,nato a Caserta il 03/03/1985 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; RITENUTOIN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli , sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nella misura di anni cinque, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 1.067 ,00 di multa.

2. Avverso tale decisione il Sejdovic ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il suo difensore di fiducia , a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo lamenta che la Corte territoriale ha omesso di verificare la ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. rispetto ai delitti ascritti. 2.2. Con il secondo deduce, con riferimento al trattamento sanzionatorio, carente motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul contenimento della pena nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge(ex ceteris, Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019 , dep. 2020, M., Rv. 278170).

Da tanto deriva l’inammissibilità tanto delle censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto di quelle concernenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della C assa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato propostoper ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere Estensore Il P