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Sentenza — n. 37842/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37842/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37842/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bonofiglio Mario,nato a Cosenza il 26/09/1945 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con il quale il difensore dell’imputato, avv. Emiliano Iaquinta, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 37842/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Assume, al riguardo, che con i motivi aggiunti presentati in sede di gravame aveva chiesto, non ottenendo alcuna risposta dalla Corte territoriale,l’esclusione delle circostanze aggravanti,perché non ricorreva l’ipotesi della pluralità dei fatti di bancarotta, stante l’assoluzione dalle ulteriori ipotesi delittuose originariamente contestate e, che, di conseguenza , av re bbe dovuto essere esclusa anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rileva nte gravità.Deduce, infine, omessa motivazione sul riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta contraffazione di merci istruzione penale per appropriazione indebita occultamento di beni impiego illecito di valori patrimoniali irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bonofiglio proponendo due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bonofiglio Mario,nato a Cosenza il 26/09/1945 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria con il quale il difensore dell’imputato, avv. Emiliano Iaquinta, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolentaper aver distratto, nella sua veste di amministratore della società Conca Food s.r.l., beni strumentali per un valore di euro 288.909,60, dalla data del 16 gennaio 2014 al fallimento.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bonofiglio proponendo due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo l’imputato deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova e omessa valutazione di circostanze decisive per l’accertamento della condotta distrattiva. A fondamento delle censure lamenta che,a fronte della deduzione difensiva per la quale i beni erano stati trasferiti con un contratto di affitto, il giudizio sull’insufficienza ed inidoneità degli stessi per lo svolgime n to in conc r eto dell’attività di supermercato, era stato fondato su mere supposizioni , non essendo stataeffettuata alcuna valutazione tecnica.

Sottolinea, inoltre,che la decisione censurata non si è confrontat a né con la testimonianza tecnica del rag. Tenuta,che aveva illustrato le modalità contabili con le quali era avvenuto il trasferimento,né con la relazione tecnica dell’Arch. Porco. Evidenzia, altresì, che nonè stat o considerato che la curatela fallimentare e la polizia giudiziaria non avevano avu t o acc e sso ai locali della f allita per poter verificare in concreto se ivi fossero preseti i beni distratti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione sulla richiesta di esclusione di una circostanza aggravante e il riconoscimento di una circostanza attenuante.

Assume, al riguardo, che con i motivi aggiunti presentati in sede di gravame aveva chiesto, non ottenendo alcuna risposta dalla Corte territoriale,l’esclusione delle circostanze aggravanti,perché non ricorreva l’ipotesi della pluralità dei fatti di bancarotta, stante l’assoluzione dalle ulteriori ipotesi delittuose originariamente contestate e, che, di conseguenza , av re bbe dovuto essere esclusa anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rileva nte gravità.Deduce, infine, omessa motivazione sul riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo diricorso non è fondato, per quanto di seguito esposto. Come è stato infatti chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, in tema dibancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato deibeni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dalbilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge ( Sez. 5 , n. 20879 del 23/04/2021, Montella,Rv. 281181). In particolare, è stato a riguardo puntualizzato che laprova della distrazione può derivare dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, come nel caso in esame, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili ( Sez. 5 , n. 6548 del 10/12/2018 , dep. 2019, Rv. 275499).

Di tali principi hanno fatto corretta applicazione le decisioni di merito poiché dall’ultimo bilancio disponibile al momento della dichiarazione del fallimento, risalente alla data del 31 dicembre 2013, erano risultate immobilizzazioni immateriali per l’importo di euro 288.909,60 ed i relativi beni non sono stati rinvenuti dalla Curatela fallimentare. Nella delineata situazione, nel giudizio di primo grado l’imputato si è difeso sostenendo che detti beni erano stati oggetto di un contratto di affitto di azienda con la società Rodegia s.r.l.

A fronte della sentenza di condanna del Tribunale,che h a posto in rilievo , disattendendo la riferita prospettazione difensiva, che dal contra tt o di affitto, stipulato nell’anno 2010 per la durata di un anno (prorogabile alla scadenza per ciascun anno), non era emerso in alcun modo che i beni dell’allegato a tale contratto erano gli stessi indicati nella consistenza dello stato patrimoniale, l’imputato in appello ha mutato la propria prospettazione difensiva assumendo chei beni non rinvenuti erano stati oggetto di trasferimento di proprietà a favore della stessa Rodegia, come risultante dalla loro iscrizione alla data del 31 dicembre 2014 nel passivo d el bilancio.

A riguardo , sempre nel giudizio di appello,ha inoltre evidenziato che l’origi naria iscrizione in bilancio di tali beni era relativa a beni di cui la società fallita disponeva a titolo di locazione e non di proprietà. Dinanzi a questo radicale mutamento della prospettazionedifensiva, la Corte territoriale ha sottolineato che lo storno dei beni dell’attivo patrimoniale e l’appostamento nel passivo del bilancio al 31 dicembre 2014, in mancanza di qualsiasi giustificazione contabile, costituiva evidente prova della distrazione, ossia della definitivadismissione, senza corrispettivo, dei beni strumentali della società fallitain favore di terzi.

A fronte di tale cruciale rilievo argomentativo, il motivo di ricorso – oltre a fare riferimento, per la prima volta, ad un mancato accesso volto a verificare l’assenza dei beni in loco, che era sempre stata data per pacifica – si concentra , palesando la propria genericità, solo sulla parte della motivazione nel la quale, peraltro congruamente, la decisione censurata sottolinea che, in buona sostanza, anche in considerazione delle dimensioni del supermercato,i pochi beni oggetto del contratto di affitto di azienda no n coincidevano con i numerosi beni strumentali distratti.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. Innanzi tutto, occorre evidenziare cheil giudice d’appello, a differenza di quanto prospettato nella relativa censura , non ha disposto alcun aumento di pena per la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Con riferimento alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, sempre diversamenteda quanto rappresentato nel motivo di ricorso , in appello l’imputato aveva evidenziato che la relativa esclusione era fondata sulla prospettazione difensiva,non accolta dalla decisione impugnata , per la quale i beni erano ormai oggetto di proprietà della Rodesia.

Smentita tale tesi, come si è visto, da parte della pronuncia censurata,questa ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante. Ed il riconoscimento di quest’ultimaesclude, logicamente , la configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, dacché segue che le ragioni dell’esclusione di quest’ultima circostanza sono autoevidenti alla luce della ritenuta integrazione della prima, incompatibile con l’evocata attenuante.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consig