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Ordinanza — n. 37151/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37151/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso proposto da FiscarelliMario nato a Napoli il 20 dicembre 1982; avversola sentenza del 1 7 febbraio 2025 della Corte d’appello di Napoli ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco RITENUTOIN FATTO -che la Corte di appello di Napoli , ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen., hairrogato a Mario Fiscarelli, imputato del delitto di detenzione di monete false , che aveva previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordatacon il Procuratore generale; -che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolandoun solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio , quanto al riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche ; -che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son o inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pe n. e ai vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Regesto Legislator

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art. 599 - bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37151/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969),circostanza neanche dedotta dal ricorrente; -che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsificazione di monete motivi di cassazione sanzioni pecuniarie difetto di motivazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 599 - bis cod. proc. pen
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso proposto da FiscarelliMario nato a Napoli il 20 dicembre 1982; avversola sentenza del 1 7 febbraio 2025 della Corte d’appello di Napoli ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco RITENUTOIN FATTO -che la Corte di appello di Napoli , ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen., hairrogato a Mario Fiscarelli, imputato del delitto di detenzione di monete false , che aveva previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordatacon il Procuratore generale; -che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolandoun solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio , quanto al riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche ; -che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son o inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pe n. e ai vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969),circostanza neanche dedotta dal ricorrente; -che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Cosìdeciso il 1