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Ordinanza — n. 37123/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal regarding sentencing agreement as waived issues are precluded by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Buonomo's cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant argued for a different legal qualification of his counterfeit note crimes, but had previously agreed to the appellate court's sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such agreements preclude raising new legal objections in the final review stage, except for claims of illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: An agreement on sentencing under Article 599-bis precludes the party from raising new legal objections regarding the qualification of facts in the subsequent cassation proceeding.

Parole chiave

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sentencing agreement waiver of appeal cassation inadmissibility legal qualification preclusive effect falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile2025, sulla base di quanto concordato dall’imputato con ilPubblico ministero ai sensi dell ’art. 599 -bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Irene Cossu , ded ucendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale,considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 453 cod. pen
In particolare, il ricorso lamenta che non sia stata adeguatamente motivata la mancata riqualificazione delle ipotesi di reato contestate ai sensi dell’art. 453 cod. pen.
art. 599 -bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile2025, sulla base di quanto concordato dall’imputato con ilPubblico ministero ai sensi dell ’art. 599 -bis cod. proc. pen.,ritenute più gravi, come già disposto nella sentenza impugnata, le condotte giudicate con la sentenza n.
art. 455 cod. pen
nella fattispecie prevista dall’art. 455 cod. pen., maggiormente aderente agli eventi in contestazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale,considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all ’ impugnazione (così, tra le tante , Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
In fatti , l ’ accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre , nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l ’ unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (v.Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
277196 - 01, sulla qualificazione giuridica del fatto ; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481 - 01, sulla non deducibilità della prescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv.
Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023
279504 - 01 , non massimata su censure inerenti a l trattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO LUIGInato a NAPOLI i l 17 / 03 / 1973 avverso la sentenza del 16/04/2025della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 8 maggio 2024 i l Tribunale di Napoli Nord ha condannato, tra gli altri,Luigi Buonomo , per i l delitto di associazione a delinquere dedita alla falsificazione e spendita di banconote contraffatte(capo 1), nonché per i reati-fine di cui all’art. 453 cod. pen.(capi 5, 6, 11 e 14) e, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione con quelle giudicate con la sentenza n. 669/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel T r i bunale di Napo li in data 4maggio 2022, irrevocabile il 23 novembre 2022, è stato condannato alla pena di 1 ann o e 8 m esi di reclusione e di 1.000 euro di m ul t a, da por re in continuazione con la pena di 4 anni e 3 mesi dl reclusione edi 4 . 00 0 euro di multa inflitta con la suddetta sentenza, per una pena complessiva di5 anni e 11 mesi di reclusione edi 5 . 000 euro di multa .

2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile2025, sulla base di quanto concordato dall’imputato con ilPubblico ministero ai sensi dell ’art. 599 -bis cod. proc. pen.,ritenute più gravi, come già disposto nella sentenza impugnata, le condotte giudicate con la sentenza n. 669/2022 reg. sent.,irrevocabile il 23 novembre 2022, per le quali era stata inflitta la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione e di 4 000,00 euro di multae aumentata tale pena , per la continuazione con i reati oggetto del presente procedimento, nella misura di 10 mesi di reclusione e di 1.000.000 di euro di multa, ha indi rideterminato la pena complessiva in 5 anni e 1 mese di reclusione e in 5.000,00 euro di multa.

3. Luigi Buonomo ha proposto ricorso per c assazione a vverso la sentenza d i appelloper il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Irene Cossu , ded ucendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art.453 cod. pen., in ragione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto per cui è condanna. Dopo avere premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 5 del 28/04/2000, il principio secondo cui avverso la sentenza di patteggiamento è esperibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente deduce che il medesimo rimedio debba ritenersi proponibile anche in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta che non sia stata adeguatamente motivata la mancata riqualificazione delle ipotesi di reato contestate ai sensi dell’art. 453 cod. pen. nella fattispecie prevista dall’art. 455 cod. pen., maggiormente aderente agli eventi in contestazione.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con i l ricorso percassazione, questioni, anche rilevabili d ’ ufficio, a cui l ’ interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-biscod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all ’ impugnazione (così, tra le tante , Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628- 02 ;

Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). In fatti , l ’ accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre , nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l ’ unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (v.Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01, sulla qualificazione giuridica del fatto ; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, sulla non deducibilità della prescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01 , su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen;

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv. 279504 - 01 , non massimata su censure inerenti a l trattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive).

5. I l ricors o va, pertanto, dichiarat o inammissibil e senza formalità di procedura, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna de l ricorrenteal pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale,considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 4.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C assa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre20