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Ordinanza — n. 37121/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37121/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 14 novembre 202 3 i l Tribunale di Napoli Nord ha condannato Giovanni Tessitore alla pena di 2 anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con la recidiva,dei reati di cui agli artt. 495 e 707 cod. pen., accertati in Mugnano di Napoli in data 23 novembre 2021.

Regesto Legislator

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art. 599 - bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37121/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2025,sulla base di quanto concordato dall’imputato con ilPubblico ministero ai sensi dell’ art. 599 - bis cod. proc. pen.,ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno e 7 mesi di reclusione.

Parole chiave

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revoca del concordato revisione del trattato nullità delle intese concorso di motivi di sospensione validità della clausola arbitrale rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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art. 599 - bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2025,sulla base di quanto concordato dall’imputato con ilPubblico ministero ai sensi dell’ art. 599 - bis cod. proc. pen.,ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno e 7 mesi di reclusione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE GIOVANNI nato ad AVERSA il 27/06/1980 avverso la sentenza del 9/05/2025della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 14 novembre 202 3 i l Tribunale di Napoli Nord ha condannato Giovanni Tessitore alla pena di 2 anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con la recidiva,dei reati di cui agli artt. 495 e 707 cod. pen., accertati in Mugnano di Napoli in data 23 novembre 2021.

2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2025,sulla base di quanto concordato dall’imputato con ilPubblico ministero ai sensi dell’ art. 599 - bis cod. proc. pen.,ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno e 7 mesi di reclusione.

3. Giovanni Tessitore ha proposto ricorso per c assazione a vverso la sentenza di appello per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Vincenzo Di Vaio, deducendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 599-biscod. proc. pen.ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza o comunque apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronunzia di una sentenza exart. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.

4. Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con i l ricorso percassazione, questioni, anche rilevabili d ’ ufficio, a cui l ’ interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-biscod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all ’ impugnazione (così, tra le tante , Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628- 02 ;

Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). In fatti , l ’ accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre , nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l ’ unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (v.Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01, sulla qualificazione giuridica del fatto ; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, sul la non deducibilità della prescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01 , su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen;

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv. 279504 - 01 , non massimata su censure inerenti a l trattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive).

5. I l ricors o va, pertanto, dichiarat o inammissibil e senza formalità di procedura, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna de l ricorrenteal pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 4.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre2025