Civil party appeal dismissed for lack of interest but partially allowed regarding civil costs after acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal partially admissible while dismissing the main claim due to lack of interest in the criminal acquittal. Although the appellate court acquitted the defendant for particular slightness of the offense, it failed to rule on the civil compensation claim and associated costs. Consequently, the court annulled the specific portion of the judgment regarding civil costs and remanded the case to a civil court for a new decision on the damages and expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 651-bis cod. proc. pen.; Art. 538 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The civil party lacks standing to appeal a criminal acquittal for particular slightness of the offense absent a separate civil suit, but the criminal court must rule on civil claims and costs when such claims are raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Barbagallo Giovanna nato a TAORMINA il 06/06/1986 nel procedimento a carico di: Trimarchi Giuseppe nato a GIARDINI NAXOS il 28/08/1951 Trimarchi Paolo nato a TAORMINA il 20/12/1982 inoltre: Aiello Angela P. avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
La difesa della ricorrente ha trasmesso conclusioni scritte, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, per quanto di interesse in questa sede, assolveva Trimarchi Paolo per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- 1 bis cod. pen. dal delitto di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., contestatogli per aver minacciato di un male futuro, ingiusto e grave la persona offesa Barbagallo Giovanna.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, composto di due motivi, la persona offesa e parte civile Barbagallo Giovanna. 2.1. Con il primo motivo, sono stati denunciati vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. In particolare, la Corte d'Appello avrebbe motivato la sua applicazione in modo apparente, con il ricorso a formule assertive, estranee ad una equilibrata disamina delle peculiarità della condotta criminosa, utili a giustificare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Corte avrebbe poi fondato la propria valutazione non solo sui criteri di cui all'art. 133 comma 1 cod. pen., afferenti alle modalità della condotta ed all'entità del danno o del pericolo, come previsti dall'art. 131-bis comma 2 cod. pen., ma con riferimento ad elementi diversi ed illegittimi, di cui all'art. 133 comma 2 cod. pen., come il contesto di consumazione della condotta e lo stato di agitazione e preoccupazione dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di merito non ha adottato alcuna decisione sulle statuizioni civili e sulla liquidazione delle spese del grado a seguito della pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto ed avrebbe dunque errato nell'applicazione dell'art. 538 cod. proc. pen., così come integrato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2022, che impone al giudice che emetta la sentenza ex art. 131-bis cod. pen. di pronunciarsi sulla domanda della parte civile e, conseguentemente, di deliberare sulla liquidazione delle spese processuali della parte civile, relative al grado di giudizio.
Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo è inammissibile. Va condivisa e richiamata, sul punto, la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la parte civile non ha interesse, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, in quanto priva di effetti pregiudizievoli per detta parte nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto a sussistenza, illiceità penale del fatto e commissione dello stesso da parte dell'imputato (sez.5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia, Rv. 273310;
Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925).2.11 secondo motivo è invece fondato. Nel pronunciare il verdetto liberatorio per il reato contestato, in applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto esimersi dal pronunciarsi sulle pretese civilistiche al lume della sentenza n. 173 del 12 luglio 2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
Il collegio condivide, pertanto, il principio di diritto in virtù del quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (sez.6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv. 285671).
Compulsato il fascicolo processuale, è stato possibile verificare che la difesa della parte civile aveva presentato le conclusioni e depositato richiesta di liquidazione delle spese di secondo grado anche nei confronti di Trimarchi Paolo, condannato in primo grado anche al risarcimento del danno in suo favore e beneficiato della declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto all'esito del processo d'appello. 3.Per effetto di detta omissione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello mentre, per il resto, il ricorso della parte civile deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata liquidazione delle spese del grado di appello in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così