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Sentenza — n. 37090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal for confiscation omission but dismisses generic appeal on inadmissibility grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding Dario Sannino's request for confiscation revocation, finding the lower court erred by rejecting a specific defense argument. Conversely, Vincenzo Palumbo's appeal was declared inadmissible because it relied on a generic ground without specific legal reasoning. The court ruled that generic appeals remain inherently inadmissible regardless of the second-instance judge's analysis.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d); Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c): Generic appeal grounds lacking specific legal and factual support are inadmissible from the outset and cannot be cured by the second-instance court's failure to address them.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal grounds confiscation revocation omitted reasoning legal reasoning requirement attenuazione della pena riduzione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
L'indicazione specifica "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che devono sorreggere ogni atto d'impugnazione [art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), e art.
Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)] - è invero funzionale alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 586 bis cod. pen
presso il Tribunale di Bari nel rito abbreviato, ha dichiarato estinti per decorso del termine massimo di prescrizione i reati contestati a Sannino Dario e Palumbo Vincenzo in ordine - rispettivamente - ai reati di cui all'art. 586 bis cod. pen.
art. 581 c.p
L'indicazione specifica "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che devono sorreggere ogni atto d'impugnazione [art. 581 c.p.p., comma 1, lett.
art. 591 c.p
d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara
Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Sannino Dario nato a NAPOLI il 29/11/1978 Palumbo Vincenzo nato a GRUMO APPULA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto. L'avvocato Marcello Belsito si è riportato al ricorso proposto e ne ha chiesto l'accoglimento.

Ritenuto in fatto 1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Bari, che - per quanto di interesse per il presente procedimento - in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Bari nel rito abbreviato, ha dichiarato estinti per decorso del termine massimo di prescrizione i reati contestati a Sannino Dario e Palumbo Vincenzo in ordine - rispettivamente - ai reati di cui all'art. 586 bis cod. pen. - commercio di sostanze dopanti - e 453 cod. pen. - contraffazione di banconote aventi corso legale. 2.11 ricorso del Sannino ha denunciato un solo motivo, focalizzato sull'erronea pretermissione del motivo di appello che, in uno all'assoluzione nel merito, aveva richiesto la revoca della confisca di un importo di denaro contante, disposta in quanto profitto del reato, sul presupposto della sua originaria, mancata formulazione. 3.11 ricorso del Palunnbo ha invece dedotto vizio di omessa motivazione, una volta riconosciuta dal giudice di secondo grado la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in relazione all'omessa, massima estensione del terzo in diminuzione della pena.

Considerato in diritto 1.11 ricorso di Sannino Dario è fondato. La consultazione dell'atto di appello fornnalizzato dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado ha consentito di verificare che, in effetti, la difesa aveva confezionato un motivo specificamente finalizzato ad ottenere la revoca della confisca della somma di denaro contante rinvenuta nella sua disponibilità, ritenuta profitto del delitto contestato, dichiarato estinto per prescrizione con la decisione oggetto del ricorso. Ne viene, pertanto, l'erroneità di quest'ultinna, ove ha ritenuto l'inaccoglibilità della richiesta di restituzione, evidentemente reiterata dalla difesa nel corso della discussione, sul presupposto della mancata formulazione di specifici motivi di gravame sulle disposizioni di confisca. 2.11 motivo di ricorso del Palumbo si rivela invece ab origine inammissibile, perché segue alla predisposizione di un motivo di gravame generico, senza alcuna deduzione calibrata sul tema di cui si lamenta, con l'innpugnazione di legittimità, inappagante analisi da parte della Corte di merito.

L'atto di appello si era invero limitato ad invocare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e ad argomentarne le ragioni, ma aveva omesso di affrontare il profilo relativo alla massima estensione di un terzo della riduzione di pena. L'indicazione specifica "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che devono sorreggere ogni atto d'impugnazione [art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)] - è invero funzionale alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni.

Sicchè, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'innpugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilìtà.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento del motivo del Sannino, per rinnovato scrutinio, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Palumbo.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente Palumbo Vincenzo al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sannino Dario limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di Palunnbo Vincenzo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/10/2025 n, - Il consigliè e estensore Il Presidente , Tiziàno Masini Pezzullo e21