Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal arguments in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Pepe Eriknato and Umberto Manzi inadmissible without formalities. The defendants argued that the trial court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding acquittal. The court ruled that by entering into a plea agreement, the defendants waived the right to contest the factual premises and legal qualification of the crime, making such arguments inadmissible for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the non-application of Article 129 regarding acquittal are inadmissible when the defendant has waived factual and legal contestation through a plea agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Pepe Eriknato a MIRANDOLA il 08/07/1999 Manzi Umberto nato a AVELLINO il 27/08/1987 avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di Modena Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena ha applicato a Manzi Umberto e Pepe Erik la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per ilreato a loro ascritt o di furto aggravato .
2. Gli imputat i ha nno proposto ricorso, con unico atto a mezzo del loro difensore, deducendoviolazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., per la loro mancata assoluzione.
3. I ricorsi sono statitrattati ai sensi dell’art. 610 , comma 5 bis, cod.proc.pen.
4. I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria presceltain quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, con cui si lamenti l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., essendo, ai sensi della norma citata, l'impugnabilità della pronuncia limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) oltre che alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Iricorsi dev ono , pertanto, essere dichiarat i inammissibil i , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrentidevono essere condannatoal pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il