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Sentenza — n. 36415/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to notify new defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and remanded the case for a new trial before a different section of the Lecce Court of Appeal. The appellant argued that his newly appointed defense lawyer, named in April 2023, had not been notified of the appeal citation issued in September 2024, which was erroneously sent to the former lawyer. The court held that this failure to notify the timely appointed defense counsel constitutes an absolute nullity under Articles 178 and 179 of the Code of Criminal Procedure, violating the right to have a defense lawyer of one's choice.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma primo, lett. c); Art. 179, comma primo, cod. proc. pen.: The failure to notify the defense counsel of a timely appointment of a defense lawyer of one's choice constitutes an absolute nullity, violating the right to a defense lawyer of one's choice under Article 6 of the ECHR.

Parole chiave

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absolute nullity defense lawyer notification new defense counsel Code of Criminal Procedure right to defense remand for new trial procedural violation omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma primo cod. proc. pen.
Art. 6, comma terzo, lett. c) Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Il vizio processuale si risolve in una nullità assoluta, come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACCO ANTONIO nato a Brindisi il 02/10/1977 avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 18 dicembre 2024 dalla Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Antonio Sacco per due fatti di tentata violenza privata continuata.

2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato si compone di un unico motivo, che pone esclusivamente una questione processuale, lamentando violazione di legge processuale e sostanziale. Il ricorrente sostiene che il nuovo difensore di fiducia officiato con nomina depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Lecce il 3 aprile 2023 (l'Avv. Roberta Gallone), con revoca del precedente (Avv. Francesco Della Corte), non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, benché quest'ultimo fosse stato emesso dopo il deposito della nomina stessa. Si tratterebbe - sostiene il ricorrente - di una nullità assoluta e insanabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato perché, effettivamente, in atti risulta la nomina dell'Avv. Roberta Gallone, con revoca di ogni altro difensore, nomina depositata agli atti il 3 aprile 2023, quindi prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, che risale al 27 settembre 2024 e che è stato, quindi, erroneamente notificato al precedente difensore Avv. Francesco Della Corte. Il vizio processuale si risolve in una nullità assoluta, come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

2. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore PAOLA BORRELLI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOS!TATA