Ordinanza — n. 35944/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di Sandretti Cornelio , ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 473 cod. p en. in relazione alla detenzione di numerosi benidi abbigliamento contenenti marchi contraffatti. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, pur autenticata dal difensore, con cui ha lamentato l’insufficienza della motivazione anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35944/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 473 cod. p en. in relazione alla detenzione di numerosi benidi abbigliamento contenenti marchi contraffatti. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, pur autenticata dal difensore, con cui ha lamentato l’insufficienza della motivazione anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.Il ricorso è inammissibile.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sandretti Cornelio nato a BELGRADO (SERBIA) il 08/08/1947 avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di Sandretti Cornelio , ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 473 cod. p en. in relazione alla detenzione di numerosi benidi abbigliamento contenenti marchi contraffatti. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, pur autenticata dal difensore, con cui ha lamentato l’insufficienza della motivazione anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.Il ricorso è inammissibile.
Invero deve considerarsi che ilricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez.3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 – 01 ) .
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore I