Ordinanza — n. 35941/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cala Hajri nato in ALBANIA il 03/01/1989 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini Ritenutoin fatto 1. Lasentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Venezia, con la quale è stata applicata a Cala Hajrila pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusioneed euro 10 00 di multa - sostituita la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva -in relazione ad una serie di furti pluriaggravati in concorso, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, con recidiva specifica e reiterata. 2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole de l vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 35941/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) e lett. e)cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Consideratoin diritto 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cala Hajri nato in ALBANIA il 03/01/1989 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini Ritenutoin fatto 1. Lasentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Venezia, con la quale è stata applicata a Cala Hajrila pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusioneed euro 10 00 di multa - sostituita la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva -in relazione ad una serie di furti pluriaggravati in concorso, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, con recidiva specifica e reiterata. 2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole de l vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.
b) e lett. e)cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Consideratoin diritto 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibileperché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, sganciate dal fatto concreto, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti – come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d’impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al l’inammissibilità del ricorso , dichiarata con procedura de plano,conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e –ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - ancheal pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,il 25/09/2025 Il consigliere estensore Il