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Ordinanza — n. 35941/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35941/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cala Hajri nato in ALBANIA il 03/01/1989 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini Ritenutoin fatto 1. Lasentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Venezia, con la quale è stata applicata a Cala Hajrila pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusioneed euro 10 00 di multa - sostituita la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva -in relazione ad una serie di furti pluriaggravati in concorso, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, con recidiva specifica e reiterata. 2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole de l vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 35941/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) e lett. e)cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Consideratoin diritto 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente altri reati aggravamento della pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Venezia, con la quale è stata applicata a Cala Hajrila pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al l’inammissibilità del ricorso , dichiarata con procedura de plano,conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e –ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cala Hajri nato in ALBANIA il 03/01/1989 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini Ritenutoin fatto 1. Lasentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Venezia, con la quale è stata applicata a Cala Hajrila pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusioneed euro 10 00 di multa - sostituita la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva -in relazione ad una serie di furti pluriaggravati in concorso, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di arma impropria e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, con recidiva specifica e reiterata. 2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole de l vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.

b) e lett. e)cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Consideratoin diritto 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibileperché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, sganciate dal fatto concreto, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti – come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d’impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al l’inammissibilità del ricorso , dichiarata con procedura de plano,conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e –ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - ancheal pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,il 25/09/2025 Il consigliere estensore Il