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Ordinanza — n. 35927/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35927/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L’imputato Christian Amoruso ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod . proc. pen. per il reato di furto in abitazione. L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ─non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen.non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35927/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod . proc. pen. per il reato di furto in abitazione. L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ─non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen.non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Parole chiave

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assicurazione contro il furto motivi di cassazione rimborso delle spese d'assicurazione difetto di motivazione risarcimento per atto illecito ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
L’imputato Christian Amoruso ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod .
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Amoruso Christian nato a Milano il 14/03/1991 avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’imputato Christian Amoruso ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod . proc. pen. per il reato di furto in abitazione.

2. L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ─non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen.non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

3. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il P