Ordinanza — n. 35802/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAÈ stato segnalato l'errore materiale, contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025, in quanto laddove è scritto «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.» deve invece leggersi «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.» deve invece leggersi «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025 relativo al procedimento R.G. n. 11283/2025; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È stato segnalato l'errore materiale, contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025, in quanto laddove è scritto «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.» deve invece leggersi «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel 4dispo itivo all'udienza 11 del 13.6.2025 in relazione al procedimento R.G. n. 5 nel senso laddove leggesi "Dichiara Inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.", leggasi "Dichiara Inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Così deciso