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Ordinanza — n. 35802/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35802/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35802/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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È stato segnalato l'errore materiale, contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025, in quanto laddove è scritto «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.» deve invece leggersi «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.» deve invece leggersi «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie correzione di errore materiale procedura di revisione modificazione delle conclusioni costo degli impianti azione costitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025 relativo al procedimento R.G. n. 11283/2025; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È stato segnalato l'errore materiale, contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025, in quanto laddove è scritto «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.» deve invece leggersi «Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel 4dispo itivo all'udienza 11 del 13.6.2025 in relazione al procedimento R.G. n. 5 nel senso laddove leggesi "Dichiara Inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop.", leggasi "Dichiara Inammissibile il ricorso della parte civile Salvatore Santoro in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della Orchidea Lucana soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Così deciso