Sentenza — n. 35800/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOggetto dell'impugnazione è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 534 del 28 giugno 2023, emessa nei confronti di Ali Md Nayon, Ali Md Suagh, Angelo Di Corrado, Bruno Di Corrado e Mohammad Sharifique, disponendo, tra l'altro, l'espunzione dalla condanna alle spese del responsabile civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 130 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35800/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicata la pena concordata, disponeva, per quel che rileva, la condanna a carico degli imputati Bruno e Angelo Di Corrado, in solido con il responsabile civile (Fincantieri spa), alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.Divenuta definitiva la pronuncia, la Fincantieri spa depositava istanza di correzione di errore materiale a mezzo della quale chiedeva, per quel che rileva in questa sede, di essere estromessa dalla solidarietà con gli imputati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili FIOM CGIL Veneto FIOM CGIL Metropolitana di Venezia Jewel Mohamed nato in Bangladesh il 1° gennaio 1985; nel procedimento a carico di Ali Md Nayon nato in Bangladesh il 25 gennaio 1982; Ali Md Suagh nato in Bangladesh il 5 giugno 1985; Di Corrado Angelo nato a Taranto il 10 luglio 1972; Di Corrado Bruno nato a Taranto il 12 aprile 1950; Shafique Mohammad nato in Bangladesh il 7 settembre 1975; avverso l'ordinanza del 4 agosto 2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 534 del 28 giugno 2023, emessa nei confronti di Ali Md Nayon, Ali Md Suagh, Angelo Di Corrado, Bruno Di Corrado e Mohammad Sharifique, disponendo, tra l'altro, l'espunzione dalla condanna alle spese del responsabile civile.
2. Propongono ricorso per cassazione le parti civili, FIOM CGIL Veneto, FIOM CGIL Metropolitana di Venezia e Mohamed Jewel 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse della Fiom Veneto e della Fiom Metropolitana di Venezia si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, da un canto, l'assenza di un errore emendabile con la procedura di cui all'art 130 cod. proc. pen. (qualificabile, invece, quale asserito errore di giudizio da far valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione), dall'altro la radicale assenza di motivazione e la lesione del diritto al contraddittorio (essendo stata la correzione disposta de plano, senza alcuna formalità). 2.2.
In termini sostanzialmente sovrapponibili il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Jewel, che, articolando due motivi dì ricorso, deduce anch'esso l'assenza di un errore emendabile con la procedura di cui all'art 130 cod. proc. pen. (con conseguente abnormità del provvedimento impugnato), dall'altro la radicale mancanza di un tessuto motivazionale e la lesione del diritto al contraddittorio (essendo stato il provvedimento assunto de plano, senza alcuna formalità).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicata la pena concordata, disponeva, per quel che rileva, la condanna a carico degli imputati Bruno e Angelo Di Corrado, in solido con il responsabile civile (Fincantieri spa), alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili.Divenuta definitiva la pronuncia, la Fincantieri spa depositava istanza di correzione di errore materiale a mezzo della quale chiedeva, per quel che rileva in questa sede, di essere estromessa dalla solidarietà con gli imputati.
Il Giudice, letta l'istanza, provvedeva (de plano, senza introdurre alcun contraddittorio) a rettificare il dispositivo, con nota in calce, disponendo "l'espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile". Ebbene, a prescindere dalla emendabilità del rilevato errore con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (in considerazione del persistente contrasto che interessa la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, avente per oggetto la differente prospettazione relativa alla possibilità di emendare l'omessa pronuncia di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.), il provvedimento è stato adottato de plano, senza introdurre alcun tipo di contraddittorio, ed è, quindi, affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., in quanto adottato senza fissazione della camera di consiglio e del relativo avviso alle parti (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933), avendo il ricorrente compiutamente rappresentato (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219) il concreto interesse a partecipare all'udienza camerale, nella quale, appunto, si sarebbe dovuto e potuto contraddire in ordine alla emendabilità del prospettato errore e alla fondatezza della decisione assunta.
3. Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato senza rinvio, limitatamente alla disposta "espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile", con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato del 4.8.2023, limitatamente "alla espunzione della condanna alle spese in solido con il responsabile civile" e dispone rimettersi gli a