Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35622/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35622/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bianchi Oscar Pierino nato a LUMEZZANE il 16/10/1964 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa. 1.Con sentenza del 19.3.2025, la Corte di Appello di Brescia, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Bianchi Oscar Pierino, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 2, l. f. per non avere tenuto, nella qualità di amministratore unico della società E.B. s.r.l.s., dichiarata fallita in data 30.6.2020, i libri e le altre scritture contabili previsti dalla legge per gli anni 2018, 2019 e 2020. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 131- bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35622/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione della contabilità sanzioni pecuniarie errore contabile irregolarità finanziarie reato di poca entità delitto d'omissione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta espressamente avanzata ex art. 131-bis cod. pen.
art. 131- bis c.p
Pertanto, del tutto indifferente risulterebbe, comunque, il fatto che il curatore sarebbe comunque riuscito, secondo quanto si prospetta genericamente in ricorso al fine di supportare la richiesta di applicazione della fattispecie di cui all’art. 131- bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bianchi Oscar Pierino nato a LUMEZZANE il 16/10/1964 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 19.3.2025, la Corte di Appello di Brescia, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Bianchi Oscar Pierino, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 2, l. f. per non avere tenuto, nella qualità di amministratore unico della società E.B. s.r.l.s., dichiarata fallita in data 30.6.2020, i libri e le altre scritture contabili previsti dalla legge per gli anni 2018, 2019 e 2020. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale prima, e la Corte d'appello, poi, ritengono provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al Bianchi senza indicare gli elementi concreti da cui desumere tale conclusione. In particolare, secondo la Corte d'appello la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dalle circostanze che l'imputato non fosse nuovo alla carica di amministratore di società e fosse afflitto da plurimi precedenti penali. Ebbene la circostanza che Bianchi non fosse nuovo a siffatta tipologia di reati non prova certo la sussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo del reato al medesimo ascritto.

La Corte d'appello avrebbe dovuto evidenziare nella propria motivazione gli elementi concreti sulla base dei quali ha ritenuto raggiunta la prova, non solo astratta e presunta, ma anche effettiva e concreta della rappresentazione/consapevolezza della situazione anti doverosa da parte del Bianchi, e non limitarsi a richiamare i precedenti specifici a carico dell'imputato. Né i giudici hanno tenuto in debita considerazione il mero ruolo formale di amministratore di diritto del Bianchi, il quale non ha mai rivestito alcun ruolo effettivo all'interno della società e neppure aveva le competenze tecniche per svolgere il ruolo di amministratore. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta espressamente avanzata ex art. 131-bis cod. pen. con l'atto di appello.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso infondato, e in parte inammissibile. 1.Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale, che richiede indifferentemente la colpa o il dolo, consistente nella coscienza e volontà di non tenere le scritture contabili obbligatorie, attraverso un percorso motivazionale, in fatto e in diritto, non manifestamente illogico, né contraddittorio. Nel caso di specie, tale elemento è stato adeguatamente desunto sia dalla qualità di amministratore unico rivestita dall’imputato, sul quale per legge grava il relativo obbligo di tenuta delle scritture contabili, sia dalla sua non occasionalità nell’assunzione di cariche sociali (essendo risultato amministratore di società poi dichiarata, anch’essa, fallita, oltre che titolare di imprese individuali), sia dalla presenza di precedenti penali specifici in materia fallimentare risultanti a suo carico, circostanze che rendono, evidentemente, implausibile la prospettata inconsapevolezza o inesperienza rispetto alla vicenda in esame.

Secondo questa Corte non può invocarsi l'assenza di rilevanza sul piano penale della totale omessa tenuta delle scritture contabili, come nel caso di specie, nei tre anni antecedenti al fallimento, perché tale condotta omissiva tradisce la funzione propria assegnata dall’ordinamento alle scritture contabili quali strumenti che devono rappresentare con adeguato grado di precisione e chiarezza le vicende economiche e patrimoniali della società ez. 5, Sentenza n. 27703 del 28/05/2024, Rv. 286641 – 01). Pertanto, del tutto indifferente risulterebbe, comunque, il fatto che il curatore sarebbe comunque riuscito, secondo quanto si prospetta genericamente in ricorso al fine di supportare la richiesta di applicazione della fattispecie di cui all’art. 131- bis c.p. , a ricostruire lo stato passivo del fallimento, in quanto è estraneo al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma secondo, legge fall., l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, evento che invece caratterizza una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774;

Sez.5 n. 11390 del 09/12/2020, dep.2021, Cammarota, Rv. 280729). La motivazione resa dalla Corte di appello, lungi, dunque, dall’essere apparente, si fonda su dati oggettivi e risulta logica e coerente, in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui la prova del dolo può essere desunta da elementi indiziari e dal complesso delle circostanze del caso concreto. Circostanze del caso concreto che - a differenza di quanto assume il ricorso nel controdedurre genericamente alle ragioni su cui i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno fondato la ricostruzione dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente - sono state esattamente individuate e qualificate come congruamente idonee a porsi come elementi sintomatici dell’atteggiamento interiore del Bianchi. 3.2.

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. La Corte di appello ha implicitamente escluso la particolare tenuità del fatto, avendo evidenziato la gravità della condotta protrattasi per più esercizi sociali e la colpevolezza dell’imputato, valorizzata alla luce dei precedenti specifici. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen. può essere anche implicita, ove si desuma dal complessivo percorso argomentativo che esprime un giudizio di gravità della condotta e del grado di colpevolezza (Sez. 5, n. 27595 del 11/05/2022, dep. 15/07/2022, Rv. 283420;

Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 09/04/2019, Rv. 275635-02). Nel caso di specie, tali indici sono stati chiaramente presi in considerazione.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RENATA SESSA ROSSELLA CATENA