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Sentenza — n. 35393/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35393/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Franco Trovato ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Catanzaro - sez. misure di prevenzione ha rigettato l'appello e confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro - sez. misure di prevenzione ha applicato la misura socialpreventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, precedentemente disposta, ma sospesa in ragione dell'intervenuto stato di detenzione del prevenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35393/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui impone all'organo giurisdizionale, qualora l'esecuzione della sorveglianza speciale sia rimasta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, di verificare l'attualità della pericolosità sociale assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione pericolo di tortura condizioni della detenzione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza diritti del detenuto tolleranza del soggiorno
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROVATO FRANCO nato a TORTONA il 16/08/1976 avverso il decreto del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Franco Trovato ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Catanzaro - sez. misure di prevenzione ha rigettato l'appello e confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro - sez. misure di prevenzione ha applicato la misura socialpreventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, precedentemente disposta, ma sospesa in ragione dell'intervenuto stato di detenzione del prevenuto.

2. Con un unico motivo, formulato per erronea applicazione dell'art. 14, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto attuale la pericolosità del Trovato sulla scorta di elementi risalenti nel tempo, senza procedere a un aggiornamento e, comunque, senza tenere nella dovuta considerazione la circostanza che uno dei procedimenti valutati si era concluso con una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e che, in merito ad altro procedimento, era intervenuta l'assoluzione per una delle fattispecie di reato contestate e, ancora, che le restanti risalissero al 2018 e non, come erroneamente ritenuto dai giudici, al 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

2. Nella materia prevenzionale, il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge, sicché va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente che prospetta la violazione dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui impone all'organo giurisdizionale, qualora l'esecuzione della sorveglianza speciale sia rimasta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, di verificare l'attualità della pericolosità sociale assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.

4. La censura è priva di pregio. La corte territoriale, in adempimento dell'obbligo di legge, ha dato atto di tutti gli elementi posti a sostegno della decisione. 4.1 Per un verso, ha evidenziato l'irrilevanza, ai fini della valutazione di attualità della pericolosità, del provvedimento di archiviazione - avente a oggetto la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - atteso che la decisione era stata assunta in ragione della particolare tenuità del fatto «e non per mancanza di elementi idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna»; per altro verso, ha sottolineato l'inifluenza della pronuncia di assoluzione dal delitto di associazione dedita al narcotraffico, «trattandosi di solo una tra le molteplici condotte contestate» al Trovato nell'ambito di quel procedimento, evidenziando, pertanto, l'irrilevanza dell'asserita erronea indicazione dell'epoca di commissione delle stesse. 4.2 Nel provvedimento in verifica, poi, i giudici d'appello hanno dato atto delle numerose informazioni richieste, e ritualmente pervenute, in merito alla condotta tenuta dal Trovato, le quali riscontravano comportamenti violativi delle norme di legge.

In particolare, hanno evidenziato, ai fini dell'attualità della pericolosità sociale, le documentate e «numerose frequentazioni» del Trovato «con soggetti pregiudicati», argomento, questo, in relazione al quale il ricorrente nulla ha osservato, omettendo di confrontarsi con lo stesso. 4.3 Quanto, poi, al preteso accertamento da parte dei giudici d'appello dell'improcedibilità, per mancanza di querela, di taluni dei delitti in relazione ai quali vi era stato il deferimento all'autorità giudiziaria, giova osservare l'irrilevanza del dato, in quanto, a differenza di quanto avviene nel processo penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare alle previsioni incriminatrici e che, pertanto, richiede prove certe per pervenire alla condanna, nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, denotanti pericolosità sociale, alla stregua di valutazioni di carattere essenzialmente sintomatico.

4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p