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Sentenza — n. 35008/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35008/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto in data 20 novembre 2024, emesso all ’ esito del giudizio di verificadei crediti ex artt. 57 e ss. , d.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159, nell ’ ambito del procedimento n. 64/2019 RMSP con cui era stato disposto il sequestro di prevenzione (seguito da confisca) di alcuni immobili riferibili a Francesco Falbo,il Giudice delegato del Tribunale di Bologna- Sezione M isure di p revenzione , rigett ò la domanda di ammissione al passivoproposta ai sensi dell ’ art. 58, d.lgs. n. 159 del 2011, in via privilegiata ipotecaria, dalla Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l., relativamente al credito di 1.012.829,85 euro, a titolo di importo residuo dovuto in virtù dei mutui di credito fondiario provenienti da 3 contratti stipulati dalla Banca Agricola Mantovana s.p.a. prima che ad essa subentrasse, in forza di atto di fusione per incorporazione in data 16 settembre 2008, la Banca Monte Paschi di Sienas.p.a. (il n. 801075162, erogato in data 24 novembre 2005 a favore della Azzurra Immobiliare s.r.l., poi oggetto di accollo non liberatorio da parte della società La Pitagora Costruzioni s.r.l.in data 5 marzo 2008; il n. 801090048 del 5 marzo 2008 per 350.000 euro a favore della società La Pitagora Costruzionis.r.l.; il n. 801090054, erogato per 300.000euro, sempre il 5 marzo 2008 a favore della medesima società).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35008/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Roberto Riccardi il quale, con atto del 21 luglio 2007, lo determinava nell’importo di 1.494.820 euro e, con atto del 22 gennaio 2 00 8 , quanto agli appezzamenti situati in Sorbolo, loc.Corte Godi, in 448.781 euro: valori corrispondenti a lla valutazione di stima del geom. Arturo Sereni, CTU nominato nell’esecuzione immobiliareR.G.E. n. 396/2013 Tribunale di Parma. Inoltre, nell’ambito del procedimento di verifica ex art. 666 cod . proc . pen . beni e compendiaziendali e immobiliari riconducibili a Giuseppe Giglio, condecreto in data 13 dicembre 2021, emesso con riferimento al c.d.

Parole chiave

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sicurezza degli investimenti espropriazione preventiva sequestro cautelare fideiussione bancaria IPA = Strumento di assistenza preadesione tutela della buona fede
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIENA NPL 2018 S.R.L. avverso ildecreto del 21/02/2025 del TRIB UNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D ’ AQUINO , che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio deldecreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 20 novembre 2024, emesso all ’ esito del giudizio di verificadei crediti ex artt. 57 e ss. , d.lgs. 6 settembre 2011 , n. 159, nell ’ ambito del procedimento n. 64/2019 RMSP con cui era stato disposto il sequestro di prevenzione (seguito da confisca) di alcuni immobili riferibili a Francesco Falbo,il Giudice delegato del Tribunale di Bologna- Sezione M isure di p revenzione , rigett ò la domanda di ammissione al passivoproposta ai sensi dell ’ art. 58, d.lgs. n. 159 del 2011, in via privilegiata ipotecaria, dalla Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l., relativamente al credito di 1.012.829,85 euro, a titolo di importo residuo dovuto in virtù dei mutui di credito fondiario provenienti da 3 contratti stipulati dalla Banca Agricola Mantovana s.p.a. prima che ad essa subentrasse, in forza di atto di fusione per incorporazione in data 16 settembre 2008, la Banca Monte Paschi di Sienas.p.a. (il n. 801075162, erogato in data 24 novembre 2005 a favore della Azzurra Immobiliare s.r.l., poi oggetto di accollo non liberatorio da parte della società La Pitagora Costruzioni s.r.l.in data 5 marzo 2008; il n. 801090048 del 5 marzo 2008 per 350.000 euro a favore della società La Pitagora Costruzionis.r.l.; il n. 801090054, erogato per 300.000euro, sempre il 5 marzo 2008 a favore della medesima società).

2. Con decreto in data 21 febbraio 2025 , il Tribunale di Bologna - Sezione misure di prevenzione ha respinto l’opposizione presentata, ai sensi dell ’ art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, dalla Cerved Credit Management s.p.a. , quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione al passivo.Il Collegio felsineo ha confermato il primo provvedimento ritenendo, in primis, che già dal 2003 Francesco Falbo fosse collegato a un sodalizio ‘ndranghetista e che egli utilizza sse l e sue società in operazio ni di riciclaggio e di reimpiego di capitali, come avvenuto nell’ambito del cd.

Affare Sorbolo. E dal momento che, nelperiodo della sua ritenuta pericolosità sociale, erano stati erogati i mutui fondiari garantiti da ipoteca utilizzati per l’acquisto degli immobili oggetto di confisca,il decreto ha ritenuto che le facilitazioni bancarie ottenute dalle società Azzurra Immobiliare s.r.l. e La Pitagora Costruzioni s.r.l. avessero agevolato l’attività illecita compiuta da Francesco Falbo nell’interesse delle cosche. Inoltre, il decreto impugnato ha ritenuto che in capo alle società creditricinon ricorresse il requisito dell a buona fede in quanto: dal 2006 in poi diverse sentenze, riprese dalla stampa, avevano accertato il radicamento della ‘ndranghetain Emilia e il contributo di Francesco Falbo, soggetto esecutato, nella realizzazione di «imponenti agglomerati costruttivi»in parte dei territori emiliani, come accertato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 settembre 2017;l’erogazione di mutui per 15 milioni di euro, accertata con la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1 del 2023, erastata disposta in favore di società aventiun capitale di soli 50.000 euro; i mutui erano stati concessi ne l 2005 e nel 2008, allorché, pur essendo l’imputato incensurato, era già stata avanzata la richiesta la misura di prevenzione,formulata nel 2003; non era stata fornita la prova dell’istruttoria preliminare ai mutui;le condizioni patrimoniali di Falbo erano incompatibili rispetto ai mutui concessi.Pertanto, doveva escludersi la buone fede della cedente(la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. ) , da intendersi come diligenza professionalenell’erogazione del mutuo; e mancava , inoltre, la prova della buona fede anche della cessionaria (la Siena NPL 2018 s.r.l. ) , che ave va acquistato i crediti il 20 dicembre 2017, nell’ambito di una ampia cartolarizzazione avvenut a in un momento in cuiil processo cd.

Aemilia si era già concluso e in cui Falbo era già noto come pregiudicato posto che, già nel 2016 , la deposizione del collaboratore Giuseppe Giglio nel processo Aemilia ne aveva fatto emergere lo spessore criminale e i rapporticon la cosca Grande Aracri e che il 28 luglio 2017, nel corso della procedura esecutiva immobiliare per l’accesso di Falbo al Fondo di solidarietà per vittime di richieste estorsive/intimidazione ambientale, era emerso il suo coinvolgimento nello stesso processo Aemilia.

3. La Siena NPL 2018 s.r.l. , in persona del suo procuratore speciale Mario LeonardoTrigona, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in sede di opposizione peril tramite del Difensore di fiducia, avv. Graziella Grassi, deducendo tre distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 3.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 52, comma 1,lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine al fatto che l ’ erogazione dei mutui fondiari concessidalla Banca Monte dei Paschi di Siena s .p. a . sia stata ritenuta strumentale rispetto all’attività illecitarealizzata dal proposto.

La società ricorrente avrebbe docu m entato che, all ’ epoca de lla stipula dei mutui fondiari,non pendeva alcun procedimento di prevenzione nei confronti di Falbo, che, all ’ epoca , gestiva la A z zurra Immobiliare s.r.l. Infatti, t ale società avrebbe acceso un mutuo fondiario presso la Banca Agricola Mantovanas.p.a. per lasomma di 800.000 euro , ben 15 anni prima della trascrizione del sequestro di prevenzione. Del pari, idue contratt i di mutuo fondiario con società La Pitagora Costruzionis.r.l. , rispettivamente per la somma di 350.000 euro e di 300.000 euro,sarebbero stati stipulati il 5 marzo 2008, ossia oltre 12 anni prima d i tale trascrizione.

Inoltre,il compendio immobiliare su cui gravavano le ipoteche (di proprietà della società La Pitagora s.r.l. ) era stato sottoposto a procedura esecutiva ben 7 anni prima del provvedimento di sequestro , come provato dagli atti prodottidalla Difesa; né gli immobili , censit i al foglio 20 del c atasto f abbricati del comune di Sorbolo, era stato coinvolto nella lottizzazione del cd. Affare Sorbolo,sicché non era stato confiscato nel procedimento di prevenzione contro Giuseppe Giglio, atteso che,secondo quanto riportat o nel d ecreto di confisca del Tribunale di Bologna depositato il 16 aprile 2021, i terreni d ella lottizzazione interessatidal cd.

Affare Sorbolo era no stati accatastati al foglio 34. I l Tribunale di Bologna, in applicazione del principio di diritto che consente il ricorso a presunzioniove al momento della vicenda negoziale siano già presenti gli elementi sintomatici dell’attività illecita,si sarebbe avvalso di un a denuncia del 2 00 6 per fatti del 2003,dalla quale emergerebbe il coinvolgimento di Falbo in un contesto associativo finalizzato al riciclaggio e al reimpiego di capitali mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti realizzate dal la Falbo Costruzioni s . r . l .

D etta circostanza -nota solo agli inquirenti all’epoca della stipula dei contratti di mutuo -nulla proverebbe in ordine alla strumentalità del credito fondiario di cui si chiede l’ammissioneal passivo, derivante d a 3 mut u i concessi a società diverse dalla Falbo Costruzioni s.r.l.(quali la Azzurra Immobiliares.r.l. e La Pitagora Costruzioni s.r.l.).Secondo il Tribunale, il fatto che il co m pendio immobiliare costituito a garanziadei mutui fondiari oggetto di verifica non sia stato utilizzato da Falbo nel c.d. Affare Sorbolo sarebbe irrilevante alla luce dell ’ orienta m ento di legitti m ità secondo cui lastrumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo al proposto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale; corrispondenza da escludere, nella specie, in quanto i contratti di mutu o era no stati stipulati nel 2005 e nel 2008 e che la pericolosità sociale diFalbo era stata accertata con il sequestro finalizzato alla confisca, trascritto su detto compendio in data 5 giugno 2020, dovendosi escludere che essa sia da valutare non rispetto all’accertamento della pericolosità del proposto , quanto al momento del lo svolgimento dell’attività illecita, come ritenuto invece dal Tribunale.

Infatti, aderendo alla tesi del Collegio di merito, in virtù dell’accertamento della pericolosità del proposto il requisito della strumentalità ricorrerebbe sempre , anche dopo molti anni dalla stipula delfinanziamento, in violazione dell ’ art. 52, comma 1,lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità pernon pregiudicare i diritti dei terzi, estranei all ’ attività illecita . 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 52,d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione offerta in relazione all’esclusionedella buona fede della cedente Banca Monte dei Paschi diSiena s.p.a. all ’ atto della stipula dei mutui f on diari , giustificata con la presenza di taluniindici sintomatici di attività criminali quali l ’ incompatibilità delle condizioni patrimoniali di Falbocon i redditi dichiarati, la modesta entità del capitale delle società mutuatarie;nonché con la titolarità, da part e d ei soggetti coinvolti, di conti correnti accesi presso la medesima dipendenza di Sorbolo, che avrebbe consentito di effettuare agevolmente le opportune verifiche patrimoniali.

Secondo la Suprema Corte,ai fini dell ’opponibilità del diritto di garanzia del terzo sul bene oggetto di confisca, la sua buona fede deve essere verificata in relazione al momento in cui il contratto è stato stipulatoe può essere ravvisa t a solo se s i a no dimostrate l ’ estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa, l’inconsapevolezza credibiledelle attività svolte dal pr opost o e un errore scusabile s u lla situazione apparente del me desi m o , potendo la dimostrazione della buonafede del creditore fondarsi anche su elementi indiziari ove la mancata conservazione della documentazione relativa alle verifiche eseguite sulle condizioni reddituali e patrimoniali del debitoreal momento della erogazione del finanziamento, sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso.

Il Tribunale di Bologna a vrebbe esclu so dal passivo i l credito fondiario dell’esponente sul presupposto che il primo mutuo, sottoscritto nel 2005, fosse stato erogato mediante versamenti rateali in base a stati di avanzamento dei lavori del fabbricato ipotecato, con erogazione a saldo al termine dei lavori, senza però considerare che l’ erogazione era avvenuta previa verifica dell ’ ultimazione dei lavori,del valore del compendio immobiliare realizzato e della contabilità dei lavori, come risulterebbedalla perizia di stima del geom. Franca Ormindelli, corredata da copia di contabilità dei lavori redatta dal d irettore dei l avori , g eom.

Fausto Barbarini.E, soprattutto, senza considerare significativi elementi indiziari quali : l’accollo delmutuo da parte della società La Pitagora Costruzioni s.r.l., che aveva iniziato la propria attività pochi mesi prima dei finanziamenti; esso era stato stipulato in seno all’atto di compravendita e non aveva comportato la liberazione della società accollata Azzurra Immobiliare s.r.l., sicché l ’ is t i tut o b ancari o non avrebbe potuto opporsi all ’ operazione , né, in quanto tale , essere ri t en u to negligenteai fini dell’art. 52, d . l gs. n. 159 de l 2011 ( come ritenuto da Sez. 6 , n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL 2018 s.r.l., Rv. 281821 -01); la banca cedente, prima di concedere i due ulteriori finanziamenti, provvedeva a verificare il valore del compendio oggetto delle garanzie mediante relazione di stima del proprio consulente geom.

Roberto Riccardi il quale, con atto del 21 luglio 2007, lo determinava nell’importo di 1.494.820 euro e, con atto del 22 gennaio 2 00 8 , quanto agli appezzamenti situati in Sorbolo, loc.Corte Godi, in 448.781 euro: valori corrispondenti a lla valutazione di stima del geom. Arturo Sereni, CTU nominato nell’esecuzione immobiliareR.G.E. n. 396/2013 Tribunale di Parma. Inoltre, nell’ambito del procedimento di verifica ex art. 666 cod . proc . pen . beni e compendiaziendali e immobiliari riconducibili a Giuseppe Giglio, condecreto in data 13 dicembre 2021, emesso con riferimento al c.d.

Affare Sorbolo, il Tribunale di Bologna -Sezione misure di prevenzione, avrebbeammesso il credito di 1.051.150,07 euro in via privilegiata ipotecaria in virtù di contratto d el finanziamento ipotecario fondiario di 1.200.000 euro concesso con atto de l 5 dicembre 2006e vantato dalla Siena NPL 2018 s.r.l. verso la società La Pilotta s.r.l.,confiscata nell’ambito del processo cd. Aemilia, sul presupposto che la banca avesseconcesso il finanziamento in buonafede, considera ndo che esso risal iva a l 2006, epoca nellaquale non risultava che Falbo, amministratore della Pilotia s.r.l. , fosse coinvolto nell’attivitàdelsodalizio criminale , che il mutuo era stato concesso per stati di avanzamento, in relazione ad opere effettivamente eseguite ed era stato preceduto da una valutazione di affidabilità di Falbo e della moglie, già clienti della Banca Agricola Mantovana s.p.a. e unici soci della Pilotta s . r . l . , non interessata, nel 2006,da trasferimenti di quote o operazioni straordinarie tali da indurre sospetti circa un suo coinvol gimen t o nell ’ attività illecita.

T uttavia , il contenuto di tale decreto, prodotto in copia dalla Difesa della ricorrente, non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante la sua rilevanza qualeindice presuntivo dellapropria buona fede, intesa come affidamento incolpevole,alla luce del richiamato principio secondo cuila dimostrazione della buona fede del creditore possafondarsi anche su elementi indiziari. Il decreto impugnato, infatti, avrebbe ravvisato un difetto di adeguatezza dell ’ istruttoria, diversamente d a quanto avvenuto nel precedente giudizio di verifica del credito, ov e il Tribunale avev a, invece, ritenuta accertata l’avvenuta valutazionedi affidabilità di Francesco Falbo e della moglie, già clienti della Banca Agricola Mantovana s.p.a. , r ispettiva m ente socio unico e amministratore unico della Azzurra I m m obiliare s .r.l. e soci e amministratore unico della società La Pitagora Costruzioni s .r.l.

Sarebbe palesemente illogica e contraddittoria la motivazione che ritiene insussistente la buona fede della banca mutuante per l’erogazione di un mutuo concesso a una società riferibile al proposto che non risulta va coinvolta nella lottizzazione strumentale alla consorteria mafiosa , laddove essa sarebbe stata ritenuta sussistente per un finanziamento stipulato da altra società,riferibile al medesimo proposto,il cui compendio immobiliare era, invece , relativo a detta lottizzazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 52,d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all ’ esclusione del requisito della buonafede della cessionaria Siena NPL 2018 s.r.l. , fondata sul presupposto che essa , utilizzando gli ordinari mezzi di informazione e operando con diligenza, avrebbe potuto conoscerela pericolosità sociale del proposto, atteso che all ’ epoca della cessione , il 20 dicembre 2017 , egli era già pregiudicato e noto per i suoi rapporti con la ‘ndranghetain relazione alle lottizzazioni compiute tramite le società di cui era amministratore, essendosi a quella data già concluso il primo grado del processo cd.

Aemilia. Secondo la sentenza n. 29847/2018 delle Sezioni unite , il creditore cessionario è chiamato a provare, ai fini dell’ammissionedel credito, la sussistenza originaria della buona fede e dell’incolpevole affidamentodella cedente, nonché la buona fede propria sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura, atteso chela cessione del credito non costituisce una novazione,sicché il cessionario, s ub entrando nella stessa posizione giuridica del cedente, esercita i diritti e le facoltà del creditore originario.

Ne lla specie il cessionario avrebbe di mostra to la b uona fe d e de l creditore originario sulla base delle prove documentali e degli elementi indiziari già richiamati. Inoltre , con il contratto di cessione di crediti pecuniari individuati “in blocco”, stipulato il 2 0 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1e 4, legge n. 130 del 1999 e dell ’ art. 58 , T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, la Siena NPL 2018 s.r.l. avrebbe acquistato dalla Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a. circa 24 miliardi di crediti deteriorati, tra i quali anche i crediti fondiari concessi oltre un decennio prima alle società di capitali riferibilial proposto.

Tale o perazione , complessa e avvenuta in tempi stretti,avrebbe riguardato anche i debiti della società La Pitagora costruzioni s.r.l.,dotata di personalità giuridica propria e la cui denominazione sociale non conteneva alcun riferimento al proposto che consent isse un immediato collegamento tra quest’ultimo e la società, all’epoca non colpita da alcuna misura di prevenzione, ma sottoposta a mera procedura di esecuzione immobiliare. I l Tribunaledi Bologna, dopo aver ammesso il credito vantato dalla cessionaria in virtù di un finanziamento fondiario concesso a una società riferibile al proposto e confiscata in seno al processo cd.

Aemilia,non avrebbeammesso il credito vantato dalla medesima cessionaria in virtù di un finanziamento fondiario concesso ad altra società riferibile al proposto, ma non confiscata in seno al processo Aemilia. La circostanza della collusione di Falbo con la mafia cutrese sarebbe stata conoscibile, secondo il decreto, in quanto la prima notitia criminis riguardante il proposto sarebbe emersa nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 396/2013 in data 28luglio 2017, quando Falbo aveva depositato istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive/intimidazione ambientale, in relazione a una denuncia eseguita nel 2012 per fatti emersi nell’ambito dell’attività economica di imprenditore edile.

In realtà, in de t ta denuncia, presentata dal figlio Davide Nicola, Francesco Falbo sarebbe stato definito come «noto testimone e parte offesa anche nel processo Aemilia», vittima dell’azione intimidatoria ed estorsiva da parte degli ex soci , imputati in detto processo. Pertanto, dedurre dalla presentazione dell’istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive la collusione di Falbo con la cosca cutrese rivelerebbe la manifesta illogicitàdella motivazione.

3. In data 4 luglio 2025 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito indicati. 2.Vanno premess e, per una migliore comprensione delle questioni dedotte, alcune sintetiche indicazioni sulla concreta vicenda processuale. Secondo quanto si evince dal provvedimento impugnato (e dalla documentazione allegata al ricorso) Francesco Falbo è stato sottoposto a confisca di prevenzione per avere utilizzato alcune società al medesimo riferibili per il riciclaggio di denaro per conto della ‘ndrangheta, accertato nell’ambito del processo cd. Aemilia e, precisamente, nel contesto del cd.

Affare Sorbolo. La misura reale ha riguardato anche gli immobili di proprietà di alcune società al medesimo riferibili, su cui erano state costituite delle ipoteche a garanzia di mutui fondiariprovenienti da 3 contratti stipulati con la Banca Agricola Mantovana s.p.a. (il n. 801075162, erogato il24 novembre 2005 per la somma di 800.000 euro a favore della Azzurra Immobiliare s.r.l., successivamente oggetto di accollo non liberatorio da parte della società La Pitagora Costruzioni s.r.l. in data 5 marzo 2008, garantito fino alla concorrenza di 1.440.000 euro da ipoteca iscritta in data 19 dicembre 2005; il n. 801090048 del 5 marzo 2008 per la somma di 350.000 euro a favore della società La Pitagora Costruzioni s.r.l. e garantito fino alla concorrenza di 630.000 euro da ipoteca iscritta in data 4 aprile 2008; il n. 801090054, erogato per la somma di 300.000 euro, sempre il 5 marzo 2008 a favore della medesima societàe garantito fino alla concorrenza di 540.000 euro da ipoteca iscritta in data 4aprile 2008).

Alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. era successivamente subentrata, in virtù di atto di fusione per incorporazione in data 16 settembre 2008, la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. , che a seguito del mancato pagamentodelle rate di mutuo aveva avviato un’esecuzione immobiliare a carico della società La Pitagora Costruzionis.r.l.,nell’ambito della quale un primo immobile(sito in via Fochi) era stato venduto, mentre la procedura di alienazione dell’altro era stata sospesa a seguito della trascrizione di un sequestro finalizzato alla confisca a carico di Falbo.

Successivamente,la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.aveva ceduto un portafoglio di crediti alla Siena NPL 2018 s.r.l., nel quale rientravano anche quelli originati dai predetticontratti fondiari, sicché quest’ultima società, una volta avviato il procedimento per la confisca degli immobili riferibili a Falbo, aveva chiesto, per il tramite dellamandataria Cerved Credit Management s.p.a.,di essere ammessa al passivo, per il complessivo importo di 1.012.829,85 euro, oltre agli interessi moratori ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, con domanda che è stata respinta dapprima dal Giudice delegato e, indi, dal Tribunale in sede di opposizione.

Secondo i Giudici di merito, infatti, doveva ritenersi dimostrato il nesso di strumentalità in quanto l’attività edilizia svolta da Falbo attraverso le società di cui era socio ed amministratore era finalizzata allo svolgimento di attività illecite , essendo egli, già dal 2003, collegato al sodalizio ‘ ndranghetista per conto del quale,come indicato in un a denuncia del 2006 , compiva operazioni di ricic l aggio e reimpiego di capitali mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, confermate dalle dichiarazionirese da Giuseppe Giglio nel processo cd.

Aemilia allorché il collaboratore aveva riferito del coinvolgimento del proposto nel cd. Affare Sorbolo, concernente la realizzazione di una lottizzazione , mediante la quale, per il tramite di societàche esercitavano attività edilizia apparentemente lecita,venivano riciclati i proventi illeciti dell’associazione mafiosa cutrese, dopo l’acquisto dialcuni terreni tra il 2005 e il 2008. E ssendo stati gli acquisti compiuti nel periodo dipericolosità sociale del proposto, l’incrementata disponibilità di utilità era risultata idonea ad agevolarela realizzazione delle attività illecite da parte di Falbo, anche tenuto conto dellasignificativa sproporzione tra i beni acquistati e i redditi da lui dichiarati nel periodo 1992-2017,accentuatasiulteriormente quando erano iniziatii rapporti con Giglio per l’Affare Sorbolo negli anni 2005-2008.

Quanto, poi,al profilo della buona fede e dell’incolpevole affidamento in capo alla banca cedente,è stato evidenziato che i contratti di mutuo erano stati stipulati con la Azzurra Immobiliare s.r.l.e con La Pitagora Costruzioni s.r.l. ne l 2005 e ne l 2008, allorché Falbo, ancorché formalmente incensurato, era già stato denunciato per attività di reimpiego di denaro illecito,compiute a partire dal 2003. I noltre, considerato che p er i due mutui stipulati nel 2008, l ’ istituto di credito a veva prodotto soltanto una stima dei beni oggetto delle garanzie ipotecarie, senzadare conto di accertamentiin relazione alla situazione complessiva delle beneficiarie, il Tribunale haritenuto che l a banca mutuante avrebbe po tuto verificare i bilanci delle società (aventi un capitale sociale irrisorio), le dichiarazioni fiscali di Francesco Falbo ei conti correnti di cui i soggetti coinvolti erano titolari presso la dipendenza di Sorbolo, riscontrando la sospetta sproporzione tra gli investimenti eseguiti e le risorse lecite a disposizione.

In assenza di tali accertamenti si è ritenuto di ravvisare un difetto di adeguatezza dell’istruttoria, tale da escludere la buona fededella banca, non potendo ritenersi sufficiente che i lavori fosser o stati effettivamente eseguiti e che il compendio immobiliare dato in garanzia fossestato ben valutato, tenuto conto delle plurime lottizzazioni che a veva no riguardato diverse società non patrimonializzate,riferibili allo stesso soggetto, in uno spazio di tempo limitato e in piccolo contesto territoriale (Sorbolo). Quanto, infine, alla Siena NPL 2018s.r.l., che in data 20 dicembre 2017aveva acquistato un pacchetto di crediti d a Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. in cui rientravano anche quelli originati dai mutui fondiari, dopo avere ricordato l’indirizzo secondo cui la cessione in blocco di crediti non incide sulla buona fede dell’acquirente, comunque onerato diverificarel’originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità (Sez.

U, n. 29847del 31/05/2018 , Island Refinancing s .r.l., in motivazione), i provvedimenti di merito hanno evidenziatoche il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, deve allegare elementi idonei a dimostraresia la sua buonafede, sia il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell’obbligo di informazione volto a escludereuna rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi s.p.a., Rv. 270028 -01; Sez. 5, n. 4671 / del 03/10/2016, Rv. 2684/8 –01;

Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Di Giacomo, Rv. 264655). Dunque, utilizzando gli ordinari mezzi di informazione e operando con diligenza, la cessionaria avrebbe potuto avere contezza della pericolosità sociale del proposto, all’epoca già pregiudicato e conosciuto per i suoi rapporti con la ‘ndranghetain relazione alle lottizzazioni compiute tramite le società di cui era amministratore, posto che,a quella data, il primo grado del processo cd. Aemilia si era già concluso e che, tra il 2006 e il 2017 , era no state emesse plurime pronunce dei tribunali emiliani - riprese dalla stampa, anche nazionale - che avevano accertato l’operatività della ‘ndranghetanella Regione.

In particolare, con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 settembre 2017 era stata riconosciuta l’associazione ‘ndranghetista“delocalizzata” in Emilia Romagna e, in essa, il contributo di Francesco Falbo, impegnato nella realizzazione «di imponenti agglomerali costruttivi nei territori di Sorbolo e Reggio l o » , sicché a l momento dell’acquisto del credito ilsuo spessore criminale era già noto, essendo stato il suo rapporto con la cosca Grande Aracri rivelato dal collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio all’udienza dibattimentale del processo cd.

Aemilia in data 18 novembre 2016. Tanto più che,già nel 2012, egli era stato denunciato per reati compiuti nell’ambito dell’attività di imprenditore edile ed emersi nell’ambito procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 396/2013 in data 28luglio 2017, quando Falbo aveva depositato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive/intimidazione ambientalee, dunque, alcuni mesi prima dell’acquisto del creditoda parte della cessionaria . Su tali premesse, l a diffusa conoscenza , non solo tra gli operatori professionali,dell’attività illecita svolta da Falbo e la sua pericolosità sociale in epoca antecedente all’acquisto del credito hanno condotto il Tribunale a escludere che il convincimento maturato dalla ricorrente fosse incolpevole e fondato su un ragionevole affidamento.

3. Tanto osservato va ulteriormente ricordato, sempre in pre messa , che secondo il comma 1 dell’art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato «Diritti dei terzi», «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso dititoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso». Inoltre, in base al comma 3 di tale articolo «nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il terzo creditore , nel chiedere l’ammissione al passivo,deve provare in primisl’assenza di strumentalità tra il sorgere del credito e l’attività illecita del proposto; e, ove tale strumentalità siastata invece riscontrata, deve provare la propria condizione di buona fede al momento del sorgere del credito e l’affidamento incolpevole nell’acquisto.

Tale onere grava non soltanto sul creditore originario, ma anche sul cessionario del credito, al quale, cioè, il credito sia stato ceduto successivamente al suo sorgere. Si è,infatti , osservato che la vicenda circolatoria non determina alcun effetto novativo, ma realizza un semplice trasferimento del diritto secondo lo schema dell’art. 1263, comma primo, cod. civ., a mente del quale «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori». In altri termini, la cessione del credito ha efficacia meramente derivativa in quanto,ad essere sostituito, è sol o il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica.

Ne consegue che se il credito è ab origineopponibile, lo rimane anche rispetto al cessionario e anche nel caso di confiscadel bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito, potendo il cessionario avvalersi della condizione di buona fede sussistente in capo al creditore originario al quale è subentrato; mentre se, in origine, esso non era opponibile,in quanto illecitamente concesso dal cedente, non potràdivenirlo ex post, anche se il terzo fosse inbuona fede, non potendo essere trasferito un diritto che il cedente non aveva o divenire opponibile un credito che originariamente non lo era.

Dunque, il cessionario non deve provare la propria buona fede e il proprio affidamento incolpevole al momento del perfezionamento della cessione, ma la sussistenza di tali requisiti in capo al cedente (Sez. 6, n. n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079 – 02; S ez. 1, n. 29111 del 31/03/2022, in motivazione), mentre la buona fede del cessionario deveconsistere nella mancanza di accordi fraudolenti con il proposto (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Rv. 272978 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 37108 del 28/06/2024, Rv. 287011 –01;

Sez. 1, n. 3768 del 20/10/2023, dep. 2024, Dovalue s.p.a., non massimata; Sez. 1, n. 17169 del 26/01/2022, Juliet, non massimata). Ne consegue che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, il cessionario può ottenere l’ammissione al passivo anche conoscendo il vincolo reale collegato alla misura di prevenzione e, quindi, essendo consapevole della probabile origine illecita del credito, ricavatadal regime di pubblicità legale della trascrizione del sequestro o acquisita da notizie di stampa sull’attività illecita del preposto.

4. Venendo al caso di specie, va innanzitutto ribadito che i provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti di verifica dei crediti dei terzi regolati dagli artt. 58 e 59, d.lgs. n. 159 del 2011 sono impugnabili anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S. Leasing factoring s.p.a.,Rv. 284106 - 01 ; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa San Paolo, Rv. 279627 - 01 ), diversamente dai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti che applicano le misure di prevenzione personali e patrimoniali, i quali, invece, sono impugnabili solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10 e 27,d.lgs. n. 159 del 2011.

Nondimeno, nessun vizio può ravvisarsi, sia sul piano della applicazione delle norme, sia sotto l’aspetto della motivazione, in relazione al primo passaggio dell’accertamento demandato al giudice, ovvero quello della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del prepostoo a o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, oggetto del primo motivo di doglianza. Invero, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, ai fini dell’accertamento di tale rapportodi strumentalità il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall’attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Deutshe Bank Mutui s.p.a., Rv. 282734- 01 ;

Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 275533- 01 ; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Banca Ragusa, Rv. 264373 - 01 ). Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha evidenziato come, già dal 2003, Francesco Falbo fosse collegato al sodalizio ‘ ndranghetista e come egli utilizzasse la sua Falbo Costruzioni s . r . l . , con sede a Sorbolo, in operazioni di riciclaggio e di reimpiego di capitali, compiute anche nell’ambito del cd. Affare Sorbolo, consistito nella realizzazione di una grande lottizzazione mediante la quale venivano riciclati i proventi illeciti dell’associazione mafiosa cutrese.

In tale periodo, coincidente con quello della ritenuta pericolosità sociale del proposto , erano stati erogati i mutui fondiari garantiti da ipoteca utilizzati per l’acquisto degli immobili oggetto di confisca; sicché il provvedimento ha concluso, in maniera non manifestamente illogica, nel senso che le facilitazioni bancarie ottenute dalle società Azzurra Immobiliare s.r.l. e La Pitagora Costruzioni s.r.l. a vesser o , comunque, agevolato l ’ attività illecita compiuta da Francesco Falbo tramite le società di cui era socio ed amministratore.

Sul punto, i rilievi della società ricorrente risultano aspecifici, atteso che, anziché confrontarsi con il percorso motivazionale appena riassunto, viene evocato l’argomento, del tutto inconferente, della distanza temporale tra l’accensione dei mutui fondiari e la trascrizione del sequestro di prevenzione ; circostanza che ovviamente non ha alcuna relazione con il fatto che tale accensione si fosse verificata nel periodo in cui Falbo riciclava i proventi del sodalizio criminale di riferimento. Né appare confrontarsi con la suddetta motivazione l’osservazione difensiva secondo cuigli immobili cui afferiscono i crediti in contestazione, censiti al foglio 20 del catasto comunale, non fossero interessatidalla lottizzazione del cd.

Affare Sorbolo, che riguardava terreni accatastati al foglio 34. Il motivo è, dunque, inammissibile.

5. Viceversa, sono fondate le doglianze formulate con i due restanti motivi. In particolare, con il secondo motivo è stato evidenziato il difetto motivazionale in cui è incorso il decreto impugnato in relazione alla ritenuta insussistenza della buona fede (e l’incolpevole affidamento) della banca mutuante, la Banca Agricola Mantovana s.p.a., cedente (dopo la fusione nella Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.) dei crediti di cui la Siena NPL 2018 s.r.l.ha chiesto l ’ ammissione al passivo. Sul punto, va evidenziato che la verifica della buona fede e dell’affidamento incolpevole deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 52, d. lgs. n. 159 del 2011, in particolare tene ndo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra esse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale,nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi;parametri , questi, n é esclusivi, n é vincolanti, potendo il giudice prenderne in considerazione anche altri non menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purchéin tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte dei Paschi s.p.a., Rv. 262735- 01 ).

Inoltre , la buona fede del cedente deve essereesclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo affidamento deve ritenersi incolpevole quando venga dimostrato che esso sia stato ingenerato da un ’ oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l’eventuale difetto di diligenza nell’erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi s.p.a., Rv. 270028- 01 ;

Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Di Giacomo, Rv. 264655- 01 ). Nel caso di specie, secondo quanto si evince dallo stesso provvedimento impugnato, la società ricorrente aveva ritenuto di adempiere all’onere probatorio sulla stessa incombente, deducendo che l ’ originaria titolare del rapporto non avrebbe avuto la possibilità di co noscere i rapporti tra Francesco Falbo e la ‘ndrangheta, che l’erogazione a saldo del finanziamento era stata effettuata all’esito della verifica dell’ultimazione dei lavorie che i beni su cui era stata iscritta l’ipoteca erano stati sottoposti a stima risultata congrua.

Il Tribunale di Bologna, invece, ha sostanzialmente escluso l ’ incolpevole affidamento della banca mutuante (e cedente) in quanto: all’epoca della stipula dei contratti di mutuo fondiario, nel 2005 e nel 2008, Falbo era già stato denunciato per reimpiego di denaro illecito; per i mutui stipulati nel 2008,l’istituto di credito aveva prodotto soltanto una stima dei beni oggetto delle garanzie ipotecarie, senza accertare la situazione complessiva delle società beneficiarie del mutuo attraverso una verifica dei loro bilanci, delle dichiarazioni fiscali di Francesco Falbo e dei conti correnti di cui le società e lo stesso Falbo erano titolari presso la dipendenza di Sorbolo.

Nel formulare tale giudizio, però, il decreto ha apoditticamente valorizzato una serie di indicatori di valenza tutt’altro che univoca. Quanto al fatto che Falbo fosse stato denunciato nel 2006 per condotte di riciclaggio commesse nel 2003, tale circostanza, innanzitutto, potrebbe rilevare, almeno astrattamente, soltanto con riferimento ai mutui accesi nel 2008 e non certo in relazione a quello sottoscritto nel 2005. E, tuttavia, il provvedimento non ha chiarito affatto se il personale della banca fosse a conoscenza di tale circostanza, né in che modo esso potesse accedere alla relativa informazione, tenuto conto del fatto che Falbo, al momento degli affidamenti, era del tutto incensurato.

Sotto altro profilo, è stato sottolineato il dato della sproporzione dell’ammontare delle somme date amutuo rispetto al l ’ esiguo capitale delle società mutuatarie.Tuttavia, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria,la sottocapitalizzazione delle società di capitali costituisce un fenomeno ricorrente, che non consente di ritenere anomala la concessione ad essedi finanziamenti, in particolare ove questi ultimi sia no , comunque , assistiti da garanzie reali, che a pag. 9 del decreto parrebbero essere state riscontrate come adeguate.

In altri termini iGiudici di merito non hanno chiari to per quale ragione tali garanzienon p o te ssero ritenersi idonee a so stenere il finanziamento su un piano di ragionevolezza e di conformità alla prassi bancaria nella concessione di prestiti alle imprese di costruzionie, dunque, perché la situazione descritta non fosse caratterizzata da un’apparenza oggettiva in grado di scusare l’eventuale omissione di approfonditi accertamenti sulle società e sul soggetto cui esse erano, di fatto, riferibili. Né può essere sottovalutato, in punto di logicità della motivazione, l’omesso confronto con le opposte statuizioni pronunciate, con decreto in data 13 dicembre 2021,dal Tribunale felsineo con riferimento ai crediti riferibili ad altri immobili, pacificamente coinvolti nel cd.

Affare Sorbolo, in relazione ai quali è stata, infine, disposta l’ammissione al passivo dei crediti della stessa Siena NPL 2018 s.r.l. , stavolta nei confronti della La Pilotta s.r.l. , proprio sul rilievo che il contratto di finanziamento risaliva al 2006, epoca nella quale non risultava con certezza che Francesco Falbo, amministratore della predetta società, fosse coinvolto nell’attività illecita dell’associazione ‘ndranghetista; che il mutuo fosse stato concesso per stati di avanzamento e in relazione ad opere effettivamente eseguite; che esso fosse stato preceduto da una valutazione di affidabilità di Falbo e della moglie; che nel 2006 la società in parola non fosse stata interessata da trasferimenti di quote o operazioni straordinarie, tali da indurre sospetti circa la possibilità che fosse coinvolta nell’attività illecita.

Si impone, dunque, già sotto tale profilo, un nuovo esame della questioneda parte del Tribunale, finalizzato a emendare il rilevato deficitmotivazionale.

6. Parimenti fondato è, come detto, anche il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’esclusione del requisito della buonafede della cessionaria Siena NPL2018 s.r.l., che il provvedimento impugnato ha basato sulla circostanza che essa, operando con diligenza, avrebbe potuto avere contezza della pericolosità sociale del proposto, atteso che,all’epoca della cessione, avvenuta il 20 dicembre 2017, egli era già stato coinvolto nelle vicende della cosca cutrese di ‘ndrangheta in territorio emiliano graziealle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuseppe Giglio all’udienza dibattimentale del 18 novembre 2016.

In proposito, va condiviso il rilievo svolto nel presente motivo, fatto proprio anche dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, secondo cui la buona fede del cessionario deve essere intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura (così Sez. Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018,Island Refinancing s.r.l., in motivazione ; più recentemente v. Sez. 1, n. 37108 del 28/06/2024, L One NPL Fz Lle , Rv. 287011 - 01 ). Ne consegue che se, per un verso, la cessione di crediti pecuniari “in blocco”che la Siena NPL 2018 s.r.l. ha acquistato dalla Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a. non appare significativa al fine di provare il requisito della buona fede del cedente, per contro, la necessità che la buona fede del cessionario debba essere esclusa solo in presenza di accordi fraudolenti configura un ulteriore profilo di vizio motivazionale, atteso che il provvedimento, sul punto, ha totalmente omesso di affrontare la re lativa questione.Donde, anche sotto tale aspetto, si impone l’accoglimento della relativa doglianza. 7.