Ordinanza — n. 35003/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 18giugno 2025 la Corte di appello di Milano , in parziale riformadella sentenze del Tribunale di Milano in data 17 aprile 2024 e 2 3 maggio 2024 ha rideterminato la pena, nei confronti di Luigi Federico , in 10 mes i di reclusione. Federico ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35003/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Federico ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO LUIGI nato a SUSA il 04/01/1992 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 18giugno 2025 la Corte di appello di Milano , in parziale riformadella sentenze del Tribunale di Milano in data 17 aprile 2024 e 2 3 maggio 2024 ha rideterminato la pena, nei confronti di Luigi Federico , in 10 mes i di reclusione.
2. Federico ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
3. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione(v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) . Ne consegue che la mancata instaurazione del rapporto processuale non consente di valutare le censurededotta con l’odierno ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della c assa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre2025 Il Consigliere es