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Ordinanza — n. 35000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper personal signature by the appellant without counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's cassation appeal inadmissible because it was signed personally rather than by a qualified defense attorney. Although the document bore a lawyer's authentication, the court ruled that personal appeals must strictly follow the signature requirements of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; a personal signature by the party, even if authenticated by counsel, renders the act inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature defense attorney Code of Criminal Procedure procedural defect costs and fine testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero deve considerarsi che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 581 c.p.p.
Nella fattispecie, non risultano neppure articolati motivi di censura e la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 581 cod.proc.pen.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Invero deve considerarsi che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 581 cod.proc.pen
Nella fattispecie, non risultano neppure articolati motivi di censura e la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 581 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chbar Reda nato in MAROCCO il 12/10/1990 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata,la Corte di appello di Torino , in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, su accordo delle parti, ha rideterminato , nei confronti di Chbar Reda , la pena in mesi sette e giorni tre di reclusione, per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. 2.L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, pur autenticata dal difensore, e con riserva di motivi che non risultano comunque depositati. 3.Il ricorso è inammissibile. Invero deve considerarsi che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso ( Sez. 3 , n. 11126 del 25 /01/2021 , Rv.281475 – 01 ) .

Nella fattispecie, non risultano neppure articolati motivi di censura e la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 581 cod.proc.pen. rende vieppiù l’atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio.

5. Ilricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/09/2025 Il Consigl