Italian Court dismisses appeal against acquittal for false ID possession due to lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible, upholding the lower court's acquittal of Benouis Mohamed for possessing a false Belgian identity card. The prosecutor argued the act was not merely occasional and served to evade immigration controls, while also claiming the trial court's reasoning was illogical. The court rejected these claims, ruling that the appeal sought a re-evaluation of evidence rather than correcting a legal error and that the lower court's motivation was not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), e Art. 591 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or substitute its own assessment of the material facts, and an appeal based on manifest illogical motivation is inadmissible unless the defect is evident and the appeal is self-sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: Benouis Mohamed nato in A LGERIA il 05/11/1977 avverso la sentenza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, M.Francesca Loy che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del13 febbraio 2025, il Tribunale di Torino ha assolto Benouis Mohamed dal reato di cui all’art. 497bis cod.pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Nei confronti di Benouis Mohamed era stato accertato, nell'ambito di un servizio volto alla prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina, in Bardonecchia, il possesso di una carta d'identità belga valida per l'espatrio risultata essere falsa in seguito ad accertamenti della polizia di frontiera, in quanto non conforme al corrispettivo documento originale.Il Tribunale ha ritenuto la condotta non punibile per particolare tenuità del fatto considerata l'occasionalità della stessa e l'incensuratezza dell'imputato, peraltroprivo anche di segnalazioni di polizia.
2. Il P rocuratore generale della Repubblica di Torino ha proposto ricorso articolato in due motivi. 2.1.Con primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Deduce che il Tribunale non avrebbe considerato gli aspetti relativi alla contraffazione,valorizzando piuttosto circostanze meramente secondarie come la spontaneità nella esibizione del documento alla richiesta fatta dagli agenti di polizia. Peraltro , avrebbe dovuto considerarsi che il falso documento serviva a raggiungere più facilmente unaltro paese dell'Unione Europea; rispetto ai reati di falso la valutazione della concreta offensività della condotta sarebbemeno agevole, al di là delle ipotesi riconducibili al falso grossolano; l'accertamento del falso era stato eseguito con speciale apparecchiatura a raggi UV ed è dato di comune esperienza che i documenti di identità falsi vengono realizzati da organizzazione di falsari specializzate; lo scopo del documento era quello di eludere i controlli il materia di immigrati privi di permesso di soggiorno. 2.2.Con secondo motivo denuncia mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Deduce l' inverosimi g lianza della giustificazione addotta dall'imputato di essersi recato in Italia“di passaggio per recarsi ad un matrimonio”; l'illogicità della motivazione per non avere considerato che l'imputatoaveva tentato di raggiungere la Francia;la mancanza di ragioni per cui l’imputato avrebbe dovuto commissionare un falso documento di identitàse veramente il suo scopo era stato quello di partecipare in Italia ad un matrimonio. 3.Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ilricorso è inammissibile 1.Occorre ricordare che, al giudice di legittimità è preclusa-in sede di controllo della motivazione-la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944;
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074)demandandole il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 1.1.Non costituisce vizio della motivazione, inoltre, qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati (Sez.5, n.3751del 23/3/2000, Rv. 215722;
Sez. 5, n. 3980 del 15/10/2003, Rv.226230; Sez. 5, n. 7572 del 11/6/1999,Rv. 213643). L’incompletezza della motivazione, anche sotto il profilo della mancata esplicitazione di determinate valutazioni, pur effettuate, ed intuibili dal contenuto complessivo della stessa, non può condurre all’annullamento quando l'apparato logicorelativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, sempre che questi ultimi non presentino contenuto decisivo e, di per sé, idoneo a confutare la logicità del ragionamento effettuato e a ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
Quanto alla illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, la stessa deve essere evidente (“manifesta illogicità”) cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculidovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U.n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, Rv. Voi 226074). Inoltre, il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Peraltro, deve ricordarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze,in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 -01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053;
Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 1.2.Nel caso in esame il ricorso -incentrato sulla censura della conclusione cui è pervenuto il Tribunale nel ricordurre la condotta accertata nell’alveo dell’art. 131 biscod.pen. in ragione dell’atteggiamento collaborativo manifestato dall’imputato nel corso delle indagini, dell’occasionalità della sua condotta e dell’incensuratezza del medesimo-appare volto sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed un diverso epilogo del giudizio, al di fuori del perimetro cognitivo rimesso a questa Corte in quanto non evidenzia alcun profilo giuridico ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità in questione.
Anche le ulteriori censure espresse con il secondo motivo, sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione, legate alla tesi dell’implausibilità della ragione addotta dall’imputato ( di essersi recato in Italia per presenziare ad un matrimonio) ritenuta credibile dal Tribunale, sollecita no complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. La motivazione della sentenza impugnata non è carente e neppure illogica e il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato; il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si risolve, invero, in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio,preclusa in questa sede.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibi