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Sentenza — n. 34249/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34249/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34249/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnat o il Tribunale d el Riesame di Palermo ha rigettatol’istanza proposta dal Ferrigno nei confronti dell’ordinanza del G iudice per le indagini preliminaridi Palermo, di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere in virtù della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6,cod. pen. (e, in particolare, per aver fatto parte dell’associazione mafiosa Cosa Nostra dirigendo la famiglia mafiosa di Cinisi o assumendone la reggenza o comunque con un ruolo di vertice), nonché per aver commesso, con altri sodali, i reati fine di cui ai capi 19) e 20) dell’imputazione provvisoria, afferenti, rispettivamente, l’aver esercitato in modo abusivol’organizzazione di scommesse e di concorsi pronostici che la legge riserva allo Sato o ad altri concessionari e l’aver estorto a tali Orlando Saverio e Bistori Antonini la somma di euro 1.000,00 a titolo di contributo per spese legali, reati, questi, che sarebbero stati posti in essere con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 111 Cost; Sentenza — n. 34249/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo, erra la difesa del ricorrente nell’assumere la necessità di riscontri rispettoalle plurime risultanze delle intercettazioni (contestate solo in minima parte, con censure ai limiti dell’apoditticità) a carico del Ferrigno, essendo stato da tempo chiarito, dalla stessa sentenza “Sebbar”, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez.

Parole chiave

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altri reati guida in stato di inattitudine guida recidiva in stato di ebbrezza concussione corruzione nell'esecuzione forzata altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
192, 273 e 274 del medesimo codice e all’art. 416-bis cod. pen., nonché illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione e violazione dell’art.
art. 111 Cost
pen., nonché illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione e violazione dell’art. 111 Cost.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ferrigno Umberto,nato a Palermo il 19/07/1966 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; udito il Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che si è riportatoalla requisitoria in atti eha conclu so per l'inammissibilità del ricorso ; udito, per l’imputato, l’avv. Giuseppe Pompeo Pinto, in sostituzione dell’avv. Maria Giovanna Zizzo, il quale si è riportatoai motivi del ricorso e ha insist ito per l'accoglimento degli stessi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnat o il Tribunale d el Riesame di Palermo ha rigettatol’istanza proposta dal Ferrigno nei confronti dell’ordinanza del G iudice per le indagini preliminaridi Palermo, di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere in virtù della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6,cod. pen. (e, in particolare, per aver fatto parte dell’associazione mafiosa Cosa Nostra dirigendo la famiglia mafiosa di Cinisi o assumendone la reggenza o comunque con un ruolo di vertice), nonché per aver commesso, con altri sodali, i reati fine di cui ai capi 19) e 20) dell’imputazione provvisoria, afferenti, rispettivamente, l’aver esercitato in modo abusivol’organizzazione di scommesse e di concorsi pronostici che la legge riserva allo Sato o ad altri concessionari e l’aver estorto a tali Orlando Saverio e Bistori Antonini la somma di euro 1.000,00 a titolo di contributo per spese legali, reati, questi, che sarebbero stati posti in essere con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimentoil Ferrigno ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti necessari per la decisione. 2.1. Con il primo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 273 e 274 del medesimo codice e all’art. 416-bis cod. pen., nonché illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione e violazione dell’art. 111 Cost. In particolareassume, a fondamento della censura, l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, poiché il compendio probatorio sarebbe costituito solo da intercettazioni captate tra terzi soggetti e fondate su termini isolati e polisemici (quali “stessa chiesa” e “picciotto”), senza il riferimento, in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, a concrete condotte rivelatrici della partecipazione, vieppiù con il ruolo apicale contestato, alla compagine associativa, e non seguite da riscontri sulla sua effettiva capacità economica e patrimoniale nonché sulla sua pericolosità sociale.

Lamenta che sarebbero stati così obliterati gli elementi di contestazione e le eccezioni sollevate dalla difesa dinanzi al Tribunale del Riesame. 2.2. Mediante il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, comma 3, del medesimo codice, e correlata illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione. Deduce, al riguardo, che non potrebbe trovare applicazione la presunzione di pericolosità sociale prevista dal richiamato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nell’evidenziata assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di esso ricorrente rispetto al delitto associativo contestato al capo 1) dell’imputazione provvisoria, per come rappresentato nel primo motivo. 2.3.

Con il terzo motivo il Ferrigno assume, poi, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen. nonché erronea qualificazione giuridica del reato associativo e delle relative aggravanti e violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),del medesimo codice, per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene, in proposito, che, rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i predetti delitti l’ordinanza impugnata, alla medesima stregua di quella del Giudice per le indagini preliminari, si fonda su un’inadeguata motivazione per relationem.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Iprimi due motivi di ricorso, le censure poste con i quali sono suscettibili di valutazione unitaria, ai limiti dell’inammissibilità perché non si confrontano in maniera puntuale con le articolate argomentazioni del provvedimento impugnato, non sonofondati. 1.1. Sotto un primo aspetto, il Ferrigno, nell’assumere che i delitti provvisoriamente contestati si fonderebbero solo su risultanze captative tra soggetti terzi, trascura di considerare che, in realtà, numerose sono le intercettazioni di conversazioni alle quali ha partecipato direttamente valorizzate dall’ordinanza del Tribunale del Riesame e che, peraltro, una riunione con altri coindagati sull’organizzazione dell’attività illecita di cui al capo 9) è stata oggetto di osservazione diretta da parte degli operanti.

In tale quadro, allora, il ricorrente, nel limitarsi a lamentare, in maniera del tutto generica e incompleta rispetto al complesso delle copiose captazioni che lo riguardano, il carattere inadeguato e polisemico dei termini “stessa chiesa” e “picciotto” utilizzato in una conversazione tra terzi (il Lo Duca e il Romano), oltre ad incorrere in un vizio di genericità della censura, non tiene conto del principio, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715 – 01 ). E del tutto ragionevole è stata l’interpretazione dell’unica conversazione cui fa riferimento il ricorso – conversazione peraltro priva di decisività ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Ferrigno – operata dalla decisione impugnata, nel senso che il Romano, contattato dal Lo Duca, pregiudicato al quale è contestato un ruolo di vertice di Cosa Nostra nella cittadina di Carini, per dare luogo ad un’attività di illecita organizzazione di scommesse e di concorsi pronosticianche nel territorio di Cinisi, ha indicato a questi la necessità di contattare il ricorrente, quale soggetto ormai posto “davanti” agli altri, ossia al vertice,nel predetto territorio.

Il che è stato peraltro corroborato - circostanza , questa, con la quale il ricorso non si confronta neppure in parte- da lle successive conversazioni captate intervenute direttamente tra il Lo Duca e l’indagato, nelle quali i due, in conformità ai rispettivi ruoli nei territori “governati”, hanno parlato anche di altri affari da gestire insieme (nell’ambito degli appalti e della gestione del ciclo dei rifiuti). Inoltre, come pure è stato valorizzato dal Tribunale del Riesame, è emerso che il Lo Duca si è messo a disposizione del Ferrigno, riconoscendone la posizione verticistica, per aiutare un suo amico operante nel settore del caffè a poter vendere ai propri clienti anche il caffè più richiesto nella zona, interessandosi della questione al punto da assicurare al ricorrente che avrebbero raggiunto il risultato andando finanche a “sedersi in fabbrica” per “convincere” il fornitore. 1.2.

In secondo luogo, erra la difesa del ricorrente nell’assumere la necessità di riscontri rispettoalle plurime risultanze delle intercettazioni (contestate solo in minima parte, con censure ai limiti dell’apoditticità) a carico del Ferrigno, essendo stato da tempo chiarito, dalla stessa sentenza “Sebbar”, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263714). D’altra parte, su un piano più generale,è ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "graviindizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale dicolpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art.192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.(ex aliis, Sez. 5 , n. 7092 del 19/11/2024, dep. 20/02/2025, Ziino,Rv. 287532;

Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca,Rv. 276704). 1.3. In realtà, il ricorso, sempre sul piano dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Ferrigno, tende ad assumere (in maniera scarna e omettendo, come più volte rilevato, il confronto con una serie di elementi concreti oggetto di congrua valorizzazione da parte del Tribunale del Riesame) la carente motivazione sugli stessi mediante lo scorporo dei singoli elementi indizianti o probatori e il depauperamento della valenza dimostrativa di ciascuno, singolarmente considerato.

In realtà, quando gli elementi soggetti a valutazione presentano più possibilità di interpretazione,è attraverso la complessiva loro ricostruzione, ove coerente e logica, che il giudice può e deve raggiungere il proprio convincimento, essendo non decisiva la dimostrazione della opinabilità della valenza probatoria del singolo particolare. Orbene, ciò posto,la motivazione ha argomentato in maniera congrua in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Ferrigno , fondandosi su concreti elementi idonei a denotare lo svolgimento da parte dello stesso di attività proprie del soggetto preposto a dirigere un’attività criminale in una determinata zona(cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020 , Buono, Rv. 279476 – 03 ;

Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014 , dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487), quali la programmazione con il Lo Duca di attività illecite volte a foraggiare le casse associative, l’esercizio dello ius corrigendi nei confronti degli affiliati (per esempio,verso lo Stanzione che aveva propositi violenti nei confronti del Romano), l’interlocuzione con i vertici di altre famiglie e mandamenti per la soluzione o la raccomandazione di questioni di “amici nostri” (ad esempio,nel caso della raccomandazione al D’Anna della figlia dello Stanzione per l’assunzione in un supermercato seguito da una reazione stizzita al rifiuto, ritenuto quale non riconoscimento del suo ruolo di vertice).

In definitiva, quindi, il ricorso non richiede che una diversa lettura delle emergenze processuali, non compatibile con i poteri della Corte di cassazione. Come hanno chiarito,infatti, anche le Sezioni Unite nella sentenza “Audino”, i n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino,Rv. 215828).

2. La non fondatezza delle questioni dedotte nel primo e nel terzo motivo sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza porta con sé anche quella dedotta con il secondo in ordine all’inoperatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process