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Ordinanza — n. 34242/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Oniani Zaza inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance sentence accepting a plea bargain, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the appeal lacked specific grounds required by law and failed to address the statutory categories of admissible grievances.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; generic legal violations are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal generic legal violation Code of Criminal Procedure sentencing review tentato furto licenziamento per furto azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le censure dedotte risultano assolutamente generiche ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale ricorre Oniani, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolandoun unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza del Tribunale ricorre Oniani, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolandoun unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824
(Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONIANI ZAZA nato in GEORGIAil 03/05/1975 avverso la sentenza del 15/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE DI VELLETRI Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 15 luglio 2025 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta exartt. 444 e ss. cod. proc. pen.ha applicato nei confronti di Oniani Zaza la pena finale di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di tentato furto in abitazione.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre Oniani, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolandoun unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte risultano assolutamente generiche ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).

Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia exart. 129 cod. proc. pen. – con riferimento agli elementi indicati nell’imputazione e nell’informativa di reato e relativi allegati –né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), né si verte in tema di pena illegale.

4. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26