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Sentenza — n. 34048/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34048/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Ancona ha confermatola sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 21 settembre 2022 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, Alfio Bonconsiglio, Vincenzo Verga e Francesco Antonino Mammone , era no stat i riconosciut i colpevol i , esclusa la recidiva ad essi contestata e con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dal vincolo di continuazione, di cui agli artt. 110, 624 - bis , 625 , comma primo, nn. 2 e 5, c od . p en . , commesso in Arquata del Tronto il 28 novembre 2019 (capo A ) nonché di cui agli artt. 110, 61 , n. 2 e 337 c od . p en . , commesso , in concorso tra loro, al fine di assicurarsi l’impunità dal reato contestato al capo A), in Castel Sant’Angelo il 28novembre 2019 (capo B ) ; e, pertanto, erano stati condannat i, con la diminuente del rito,alla pena di 3 mesi di reclusione e d i 300 euro di multa , applicata a titolo di aumento per la continuazione fra tali fatti e quelli già giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa d a l Tribunale di Spoleto il 4febbraio 2021, irrevocabile in data 28 ottobre 2021.

Regesto Legislator

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art. 601 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34048/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In data 21 luglio 2025 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale sono stat i chiest i l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di Vincenzo Verga, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di Alfio Bonconsiglio e Francesco Antonino Mammone.

Parole chiave

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diritti della difesa omissione del difensore violazione dei diritti procedurali difensore di fiducia rinvio del dibattimento difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 601 cod. proc. pen
pen., la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello ovvero dell’avviso di fissazione di udienza in appello ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419 - 01 ) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «leparti abbia no proposto i ricors i senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONCONSIGLIO ALFIO nato a CATANIA i l 20/09/1968 VERGA VINCENZO nato a CATANIAil 04/06/1974 MAMMONE FRANCESCO ANTONINO nato a CATANIA il 13/06/1981 avverso la sentenza del 4/10/2024 del la CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di VINCENZO VERGA, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di ALFIO BONCONSIGLIO e FRANCESCO ANTONINO MAMMONE.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Ancona ha confermatola sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 21 settembre 2022 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, Alfio Bonconsiglio, Vincenzo Verga e Francesco Antonino Mammone , era no stat i riconosciut i colpevol i , esclusa la recidiva ad essi contestata e con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dal vincolo di continuazione, di cui agli artt. 110, 624 - bis , 625 , comma primo, nn. 2 e 5, c od . p en . , commesso in Arquata del Tronto il 28 novembre 2019 (capo A ) nonché di cui agli artt. 110, 61 , n. 2 e 337 c od . p en . , commesso , in concorso tra loro, al fine di assicurarsi l’impunità dal reato contestato al capo A), in Castel Sant’Angelo il 28novembre 2019 (capo B ) ; e, pertanto, erano stati condannat i, con la diminuente del rito,alla pena di 3 mesi di reclusione e d i 300 euro di multa , applicata a titolo di aumento per la continuazione fra tali fatti e quelli già giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa d a l Tribunale di Spoleto il 4febbraio 2021, irrevocabile in data 28 ottobre 2021.

2. Vincenzo Verga ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Gullotta , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, lett.

c) e 601 cod. proc. pen. Nel dettaglio , il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello ovvero dell’avviso di fissazione di udienza in appello ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen. allo stesso avv. Gullotta, unico difensore di fiducia di Verga. Benché l ’ imputato avesse nominato, quale unico difensore di fiducia,l’avv. Vincenzo Gullotta , con studio in Catania, via le Mario Rapisardi n. 405 e la cui PEC era vincenzo.gullotta@pec.ordineavvocatidicatania.it, nessuna notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello ai sensi dell’art. 601 cod. p roc . p en . era stata effettuata al Difensore per l’udienza fissata il 4 ottobre 2024 davanti alla Corte di appello di Ancona, con conseguente nullità assoluta e insanabile ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

3. Alfio Bonconsiglio e Francesco Antonino Mammone hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Tommaso Manduca , il cui contenuto è , però, sostanzialmente sovrapponibile, sicché appare opportuna, per ragioni di sintesi, l’esposizione unitaria dell’unico motivo di impugnazione di cui si compone ciascun ricorso; motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . E ntrambi i ricorsi lamentano , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Quanto a l mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale avrebbe trascurato sia l’ammissione di colpevolezza daparte degli imputati in relazione ai fatti oggetto della sentenza n.49/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto e posti in continuazione con quelli di cui alla impugnata, sia che le nuove violazion i, oggetto del presente procedimento,fossero dovut e a lle scarse condizioni economiche degli imputati . Quanto alquantum del la pena in concret o inflitta, sia l ’ entità del fatto , sia le modalità di esecuzione avrebbero dovuto indurre il Giudice di merito a contenere la pena nel minimo edittale, considerato checon l’ammissione di colpevolezza vi erastata sicuramente una rivisitazione critica del reato da parte de g l i imputat i e che il loro stato di indigenza economica d o ve va essere parimenti considerato ai fini della determinazione della pena da applicare.

4. In data 21 luglio 2025 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale sono stat i chiest i l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di Vincenzo Verga, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di Alfio Bonconsiglio e Francesco Antonino Mammone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Vincenzo Verga è fondato , mentre i ricors i proposti nell’interesse di Alfio Bonconsiglio e Francesco Antonino Mammone sono , invece, inammissibili.

2. Muovendo dall’analisi del ricorso proposto da Vincenzo Verga, le censure difensive devonoritenersi fondate. Va premesso essendo stato dedotto, mediante l ’ odierno ricorso, un error in procedendoai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., l a Corte di cassazione è, nella specie, « giudice anche del fatto » ; di tal ch e, per risolvere la relativa questione, essa può accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01 ) . Secondo quanto, dunque,si evince dalla lettura degli atti processuali, il decreto di fissazione dell’udienza in sede di appello era stato notificato a ll ’ indirizzo PEC vincenzo.gullotta62@pec.ordineavvocatidicatania.it riferibile a un omonimo del Difensore di fiducia dell’imputato e non già all ’ indirizzo vincenzo.gullotta@pec.ordineavvocatidicatania.it intestato, invece, all ’ avv.

Gullotta, che V e rga aveva nominato come proprio difensore fiduciario, sicché il professionista non aveva avuto notizia del processo. Pertanto, deve ritenersi la nullità del giudizio di appello alla luce del principio secondo cui in tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso foro è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, La Micela, non m assimata ;

Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023, Perna, nonmassimata ; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, dep. 2002 , Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all ’ omesso avviso per l’interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 - 01 ).

3. Venendo ai ricorsi proposti nell’interesse d i Alfio Bonconsiglio e Francesco Antonino Mammone , essi lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione di una pena asseritamente eccessiva. 3.1. Con riferimento al primo profilo va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità « l a sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-biscod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 ;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419 - 01 ) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163 - 01 ;

Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509- 01 ; Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020 , dep. 2021, P.,Rv. 280639 - 01 ). Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado ha respinto le argomentazioni difensive, articolate con gli atti di appello dei due imputati, secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti si imponeva in ragione della confessione dagli stessi resa nell’ambito del procedimento definito con la sentenza n. 49/2021 del Tribunale di Spoleto, i cui fatti erano stati post i in continuazione con quellioggetto del presente procedimento e considerato che il primo Giudice aveva disapplicato la contestata recidiva e che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute nella sentenza del Tribunale di Spoleto proprio «in virtù della ammissione di responsabilità degli imputati».

Secondo la Corte territoriale, infatti, doveva ritenersi ininfluente sia che le attenuanti generiche fossero state già applicate con riferimento al reato più grave e ai reati satellite giudicati con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Spoleto, trattandosi di valutazione da effettuarsi in modo autonomo rispetto a ciascun reato posto in continuazione e con possibilità di pervenire a risultati divergenti, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249279 - 01;

Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057 - 01; Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Rv. 268888 -01; Sez. 2, n. 6012 del 30/01/2018, Rv. 272365 - 01; Sez. 1, n. 13369 39 del 13/02/2018, Rv. 272567 -01), sicché l’ammissione di responsabilità operata dagli imputati rispetto alla commissione dei reati oggetto del presente procedimento non valeva a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, indice di una inclinazione alla sistematica violazione dei precetti penali, delle modalità esecutive concrete dei due illeciti penali, connotate da una trasferta in regione diversa da quella di residenza, da una effrazione violenta e da un numero di partecipanti superiore a tre, elementi che escludevano la estemporaneità dell’accaduto, nonché dalle modalità di fuga attuate in spregio della incolumità altrui.

Né tali elementi potevano ritenersi superabili in forza della condizione di «indigenza economica» di Bonconsiglio e Mammone, rimasta non dimostrata o della scelta di accedere al rito abbreviato, essendo illegittimi il riconoscimento delle attenuanti generiche motivato dalla scelta del giudizio abbreviato, essendo la valutazione premiale di tale scelta già posta a fondamento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861). A fronte dell’ampia argomentazione svolta dalla sentenza impugnata, entrambi i ricorsi hanno sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni poste a fondamento dell’appello, che la Corte territoriale aveva puntualmente disatteso, sicché essi risultano, in definitiva, meramente reiterativi e, come tali, aspecifici. 3.2.

Quanto, poi, al quantum de lla pena irrogata, rispetto al quale era stata l’inosservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dal momentoche l’entità del fatto e le modalità di esecuzione avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a contenere la pena nel minimo edittale e a contenere gli aumenti di pena a titolo di continuazione, anche in questo caso la sentenza impugnata ha sottolineato l’assenza di concret i elementi favorevoli suscettibili di consentire una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo rispetto agli indici dosimetrici relativi alla gravità dei fatti, all’entità del danno patrimoniale prodotto in danno della persona offesa in conseguenza del danneggiamento di un infisso dell’abitazione e al mancato rinvenimento di parte della refurtiva asportata, nonché alla condotta illecita tenuta dagli imputati nel cercare di assicurarsi l’impunità dal reato sub capo A); e considerata, infine,l’avvenuta disapplicazione della recidiva contestata, pur riconosciuta come correttamente contestata.

Anche in questo caso, a fronte di una valutazione che è essenzialmente rimessa al giudice di merito e implicante un apprezzamento prettamente fattuale, i ricorsi hanno sviluppato censure di natura fattuale, obliterando la puntuale motivazione offerta a corredo della decisione impugnata e sollecitando la opposta valorizzazione di aspetti della vicenda che sono stati valutati in maniera difforme dalla Corte di appello.Il motivo è, pertanto, non consentito in sede di legittimità, aspecifico e manifestamente infondato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da Vincenzo Verga deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio , con trasmissione degli atti a l la Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso.I ricors i proposti da Alfio Bonconsiglio e Francesco Antonino Mammone devono, invece,essere dichiarat i inammissibil i . Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «leparti abbia no proposto i ricors i senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., a carico dei due imputati l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Verga Vincenzo e dispone trasmettersi gli atti a lla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso . Dichiara inammissibili i ricors i proposti da Bonconsiglio Alfio e Mammone Francesco Antonino e li condanna al pagamento delle spese proce ssual i e della somma