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Sentenza — n. 34046/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court decision on mafia association participation due to insufficient evaluation of evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Palermo court order dismissing custody measures against Emanuele Bommarito, arguing the lower court ignored critical evidence of his participation in the Cosa Nostra. The court found the lower court erred by focusing solely on the brief duration of Bommarito's involvement rather than the existence of a proven criminal system and the trust placed in him by the organization. Consequently, the cassation court annulled the decision and remanded the case for a new trial to properly evaluate the specific circumstances of his alleged participation.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; The participation in mafia association requires a dynamic-functional assessment where the agent must be available for common criminal ends, disregarding mere admiration or short-term interactions that do not demonstrate a reference to a proven criminal system.

Parole chiave

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mafia association participation Cosa Nostra liability contiguity principle criminal system provenance custody measures annulment procedural contradiction remand for new trial partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone
Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante
Esistenza di un sistema collaudato che, come si è puntualizzato, si può ritrarre da numerosi elementi atti a corroborare le origini risalenti dello schema operativo, elementi tra i quali può essere annoverata la dimestichezza dei conversanti (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante,Rv.
n. 33748 del 12/7/2005, Mannino
U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunaledi Palermo nel procedimento a carico di: Bommarito Emanuele nato a Cariniil 27/12/1980 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; udito il Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che si è riportatoalla requisitoria in atti eha conclu so per il rigetto del ricorso ; udito, per l’imputato, l’avv. Vittoria Corbo, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Claudio Guzzo, che si è riportato alla memoria difensiva in atti eha insistitoper il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnat o il Tribunale d el Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridi Palermo aveva disposto la misura cautelare personale della cust od ia cautelare in carcere dell’indagatoper la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen., quale partecipe dell’associazione mafiosa cosa nostra (e, segnatamente, per aver fatto parte, secondo quanto contestato nel capo 2 dell’imputazione provvisoria, della famiglia mafiosa di Cinisi ed aver partecipato, tra l’altro, a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali, pianificato, coordinato ed attuato la diffusione di sistemi informatici e telematici per l’esercizio del gioco d’azzardo illegale, controllato e pianificato la commissione dei reati contro il patrimonio, esercitato pressioni e organizzato pestaggi per regolamentare questioni economiche e non tra i privati, eseguito gli ordini e le direttive ricevute e le rispettive incombenze, a partire almeno dal mese di marzo dell’anno 2022).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A fondamento dell’articolata censura è stato posto in rilievo che l’ordinanza impugnata, nell’assumere che la condotta del Bommarito sarebbe rimasta nell’alveo della contiguità alla consorteria mafiosa, sarebbe incorsa in evidenti contraddizioni e avrebbe palesato illogicità in diversi passaggi ricostruttivi, pervenendo a una valutazione frammentata del compendio probatorio, che avrebbe condotto a ritenere che la disponibilità dell’indagato per la consorteria sarebbe stata solo occasionale e,dunque, da col locare nell’alveo della contiguità non punibile.

Lamenta in particolare il ricorrente che, se fossero state considerate le interconnessioni tra l e varie vicende e le conversazioni captate , sarebbe stato agevole riconoscere la compenetrazione del Bommarito nel sodalizio mafioso e il concreto contributo fornito allo stesso, attesa la sua assoluta disponibilità ad operare nell’interesse della consorteria come emergente da plurimi elementi concreti (l’esecuzione di un pestaggio ordinato dal capo del sodalizio, Umberto Ferrigno; l’espressa disponibilità al medesimo Ferrigno a riversare nelle casse dell’associazione anche tutto il provento di un altro pestaggio che gli era stato direttamente commissionato).

Inoltre, non sarebbe stato valutato né il ruolo effettivamente svolto dal Ferrigno nella risoluzione di una controversia tra il ricorrente e i suoi vicini di casa, né la circostanza che lo stesso non si era limitato a chiedere al Bommarito se conoscesse un tale Ciambella ma gli aveva anche dettagliatamente indicato le ragioni, afferenti vicende riservate dell’associazione, per il quale voleva incontrarlo. Il ricorrente lamenta, altresì, che non sarebbe statavagliata adeguatamente l’affectiotra il Bommarito e il Ferrigno , ritraibile da una conversazione nella quale questi confermavaall’indagato di parlare al telefono solo con poche persone, tra cui lui, in ragione della fiducia riposta nella sua persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ilricorso è fondato per quanto di seguito indicato.

2. Occorre premettere che, effettivamente, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta dipartecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325;

Sez. 1, n. 25799 del8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935). Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella fondamentale sentenza “Mannino” (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670), ladimensione della condotta partecipativa mafiosa deve essere declinata in chiave dinamico- funzionale e non come statica forma di appartenenza, di talchéla rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l'autore "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall'alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e tuttavia tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il sodalizio.

3. Sennonché la decisione impugnata, nell’assumere l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al Bommaritoper il delitto contestato al capo 2) della rubrica, si è posta solo apparentemente nel solco dei superiori principi, non valutando una serie di elementi concreti, specificamente dedotti dal ricorrente. In particolare, l’ordinanza censurata è incorsa nella contraddizione di ritenere, pur riconoscendo che alcune condotte dell’indagato rientrano indubbiamente nella messa a disposizione del sodalizio mafioso, che il periodo di soli dieci giorni nei quali le stesse risultavano era insufficiente perla stabilità della partecipazione.

Ha così trascurato di considerare che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione mafiosa non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anchebreve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato(Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 , Sermone, Rv. 282122 ). Esistenza di un sistema collaudato che, come si è puntualizzato, si può ritrarre da numerosi elementi atti a corroborare le origini risalenti dello schema operativo, elementi tra i quali può essere annoverata la dimestichezza dei conversanti (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante,Rv. 278440 – 02 ).

Ciò posto, l’ordinanza del Tribunale del Riesame– che pure ha riconosciuto , come detto,l’idoneità delle condotte dell’indagato per come emerse dal compendio captativoa denotare una messa a disposizione in favore del sodalizio - non ha vagliato la grande fiducia mostrata dal Ferrigno nei confronti del Bommarito, fiducia indicativa di un rapporto risalente, ed espressa al punto da confermare all’indagatoche era uno dei pochi ai quali concede va la propria confidenza . Ulteriore elemento che avrebbe dovuto essere valutato dal provvedimento impugnato ai fini dell’esistenza dell’ipotizzata partecipazione del Bommarito al sodalizio mafioso, nonostante il limitato periodo di osservazione, è l ’avere il Ferrigno condiviso con lo stesso informazioni riserva te relative a problematiche interne al sodalizio.

2. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Palermo. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nu