Ordinanza — n. 33865/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1223/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 27009/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Di Canito Benito nato a San Severo il 5 maggio 1991; avverso la sentenza del 30 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 33865/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 1223/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 27009/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Di Canito Benito nato a San Severo il 5 maggio 1991; avverso la sentenza del 30 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1223/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 27009/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Di Canito Benito nato a San Severo il 5 maggio 1991; avverso la sentenza del 30 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
RITENUTO IN FATTO
- che Benito Di Canito ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen. ascrittogli in rubrica; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33865/2025 Roma, lì, 15/10/2025 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bIis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli