Ordinanza — n. 33864/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1220/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 23266/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno; nel procedimento a carico di Mastouri Omar (CUI 04jtue1) nato in Tunisia il 31 agosto 1986; avverso la sentenza del 5 giugno 2025 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 569 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 1220/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 23266/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno; nel procedimento a carico di Mastouri Omar (CUI 04jtue1) nato in Tunisia il 31 agosto 1986; avverso la sentenza del 5 giugno 2025 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1220/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 23266/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno; nel procedimento a carico di Mastouri Omar (CUI 04jtue1) nato in Tunisia il 31 agosto 1986; avverso la sentenza del 5 giugno 2025 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno ha assolto Omar Mastouri dal reato di lesioni pluriaggravate ascrittogli (tra gli altri) in rubrica; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno articolando un solo motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione; - che l’art. 593, 3° comma, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34 d.lgs. n. 150 del 1022, ha ampliato i casi di inappellabilità della sentenza andando ad CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33864/2025 Roma, lì, 15/10/2025 includere, accanto alle sentenze di condanna alla pena dell’ammenda e a quelle di proscioglimento per contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con la pena alternativa, le sentenze di condanna con la quale sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, estendendo, per tutti i reati (e non alle sole contravvenzioni) puniti con pena pecuniaria o alternativa, l’inappellabilità, ai sensi dell’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa emesse all’esito dell’udienza preliminare, nonché, per quel che rileva in questa sede, delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; - che, quindi, la predetta sentenza poteva essere appellata in quanto, per il reato contestato (art. 582, 585 in relazione all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen.) non è prevista la citazione diretta, ma la celebrazione dell’udienza preliminare (come, peraltro, in concreto avvenuto) e, alla luce della causa dichiarata per l’assoluzione, non è applicabile la previsione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere qualificato ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. e, alla luce del vizio dedotto, va convertito in appello (art. 569, comma 3, cod. proc pen.).
P.Q.M Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Salerno per il giudizio. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli