Ordinanza — n. 33863/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1219/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 22874/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Centulani Roberto nato a Ravenna il 4 novembre 1963; avverso l’ordinanza del 9 maggio 2025 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33863/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 1219/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 22874/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Centulani Roberto nato a Ravenna il 4 novembre 1963; avverso l’ordinanza del 9 maggio 2025 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1219/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 22874/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Centulani Roberto nato a Ravenna il 4 novembre 1963; avverso l’ordinanza del 9 maggio 2025 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
- che il Tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di scomputo dell’asserito presofferto (in territorio nicaraguense) avanzata dal ricorrente; - che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando tre motivi di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 23 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni, individuato ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. a), decorrente dal 9 maggio 2025 (data di comunicazione del provvedimento emesso in camera di consiglio); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33863/2025 Roma, lì, 15/10/2025 - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli