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Ordinanza — n. 33862/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33862/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1216/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 21328/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Salice Angelo nato a Catania il 16 gennaio 1957; avverso la sentenza del 2 maggio 2025 della Corte d’appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33862/2025 — snpen · Corte di Cassazione: - che Angelo Salice ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato al predetto, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la rinuncia, da parte dell’imputato, ai motivi di impugnazione presentati produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa rinuncia a pretese di salario sanzioni pecuniarie pena di recesso appropriazione indebita di trattenute salariali bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che Angelo Salice ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, che, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 1216/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 21328/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Salice Angelo nato a Catania il 16 gennaio 1957; avverso la sentenza del 2 maggio 2025 della Corte d’appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

- che Angelo Salice ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato al predetto, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la rinuncia, da parte dell’imputato, ai motivi di impugnazione presentati produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), per cui il ricorso per cassazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33862/2025 Roma, lì, 15/10/2025 è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, all’esistenza di vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli