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Sentenza — n. 33861/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33861/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha assolto Bassirou Ndiaye dai reati ascrittigli in rubrica (art. 474 cod. pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art. 648 cod. pen. per aver ricevuto i predetti capi, frutto del reato di contraffazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto) perché ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 569 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33861/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art. 648 cod. pen. per aver ricevuto i predetti capi, frutto del reato di contraffazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto) perché ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

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contraffazione di merci restrizioni accessorie convalida del sequestro difesa contro le pratiche commerciali illecite violazione delle norme sicurezza abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha assolto Bassirou Ndiaye dai reati ascrittigli in rubrica (art. 474 cod. pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art.
art. 648 cod. pen
pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art. 648 cod. pen.
art. 569 cod. proc. pen
Va premesso che il ricorso non è qualificabile ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., in quanto, nella formulazione introdotta con la l.
art. 606 cod. proc. pen
pen.), per cui, in questi casi, l’unico strumento d’impugnazione riconosciuto alla parte pubblica è il solo ricorso per cassazione (nel quale, peraltro, l’organo della pubblica accusa, in mancanza di esplicita limitazione, è legittimato a dedurre tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen.: Sez.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 934/2025 Alessandrina Tudino UP – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 17764/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro; nel procedimento a carico di Ndiaye Bassirou nato in Senegal il 3 gennaio 1967; avverso la sentenza del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio; letta la memoria depositata il 1° agosto 2025 dall’avv.

Ilaria Angelini, che, nell’interesse dell’imputato, ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33861/2025 Roma, lì, 15/10/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha assolto Bassirou Ndiaye dai reati ascrittigli in rubrica (art. 474 cod. pen., per aver detenuto, per la successiva vendita, borse, cinture ed occhiali recanti marchi contraffatti; art. 648 cod. pen. per aver ricevuto i predetti capi, frutto del reato di contraffazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto) perché ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso, proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce la radicale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, essendo, quella offerta dal Tribunale, del tutto avulsa dalla realtà processuale (facendosi riferimento a violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e, comunque, priva della specifica indicazione della sussistenza dei presupposti normativi della norma applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il ricorso non è qualificabile ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., in quanto, nella formulazione introdotta con la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. preclude al Pubblico Ministero la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (fra i quali l'art. 474, comma 2, cod. pen.), per cui, in questi casi, l’unico strumento d’impugnazione riconosciuto alla parte pubblica è il solo ricorso per cassazione (nel quale, peraltro, l’organo della pubblica accusa, in mancanza di esplicita limitazione, è legittimato a dedurre tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029).

2. Ciò considerato, il ricorso è fondato. Il Tribunale ha motivato la sussistenza della ritenuta causa di non punibilità evidenziando l’incensuratezza dell’imputato e la lieve entità delle violazioni accertate, non idonee ad incidere sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro; circostanze del tutto incoerenti con i dati processuali (essendo stato l’imputato già condannato in via definitiva per fatti analoghi) e con le contestazioni mosse (che attengono al commercio di prodotti falsi e alla connessa ricettazione). Tanto, all’evidenza, rende l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, necessari affinché l’impianto argomentativo offerto sia idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica.

3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in differente composizione fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli