Sentenza — n. 33855/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Cagliari, rilevando la mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio prescritta dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha dichiarato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33855/2025 Roma, lì, 15/10/2025 inammissibile l’appello proposto da Giulio Bensaja, avverso la sentenza emessa dl Tribunale di Oristano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33855/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio non possa essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, dell’elezione o della dichiarazione già avvenuta nel corso del primo grado di giudizio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 1208/2025 Alessandrina Tudino CC – 10/09/2025 Anna Gloria Muscarella R.G.N. 14641/2025 Michele Cuoco - Relatore - Pierangelo Cirillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bansaja Giulio nato a Roma il 29 settembre 1941; avverso l’ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte d’appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Cagliari, rilevando la mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio prescritta dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha dichiarato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33855/2025 Roma, lì, 15/10/2025 inammissibile l’appello proposto da Giulio Bensaja, avverso la sentenza emessa dl Tribunale di Oristano.
2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio non possa essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, dell’elezione o della dichiarazione già avvenuta nel corso del primo grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Com’è noto, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma oggi abrogata) imponeva, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, che, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, a pena d’inammissibilità, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio. La disciplina – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le necessarie notifiche (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855).
3. Ciò considerato, seppur l’elezione di domicilio, pacificamente presente all’interno del fascicolo processuale, non risulta esplicitamente richiamata con l’atto di appello, l’incipit dell’impugnazione e la stessa nomina difensiva (che esplicitamente richiama l’intervenuta elezione di domicilio) hanno in concreto reso immediata ed inequivoca l’individuazione del luogo nel quale eseguire le necessarie notifiche; circostanza, peraltro, chiaramente riscontrata nella comunicazione che la stessa Corte d’appello ha trasmesso a questa Corte, nella parte in cui, esplicitamente, viene indicato il domicilio eletto.
4. L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli