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Ordinanza — n. 33782/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33782/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 24 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Bonavita Umberto la pena da lui concordata con il Procuratore generale. Avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33782/2025 Roma, lì, 14/10/2025 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33782/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Bonavita Umberto la pena da lui concordata con il Procuratore generale. Avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33782/2025 Roma, lì, 14/10/2025 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena proporzionalità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 24 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Bonavita Umberto la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da ROSSELLA CATENA - Presidente - Ord. n. sez. 1069/2025 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI CC - 08/07/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - R.G.N. 20749/2025 CARLO RENOLDI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVITA UMBERTO nato a NAPOLI il 27/05/1976 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Bonavita Umberto la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33782/2025 Roma, lì, 14/10/2025 Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile perché́ propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità̀, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà̀ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità̀, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l’8 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Rossella Catena