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Sentenza — n. 33696/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33696/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell’11 dicembre 2024, il Giudice di pace di Belpasso aveva assolto Giunta Maria dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile Geraci Manuela, avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale ha ritenuto che la parte civile non fosse legittimata a proporre appello ai soli effetti civili avverso una sentenza di assoluzione relativa a un reato punito con la sola pena pecuniaria. La decisione è fondata sull’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 593 cod. proc. pen, art. 576 cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33696/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile Geraci Manuela, avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale ha ritenuto che la parte civile non fosse legittimata a proporre appello ai soli effetti civili avverso una sentenza di assoluzione relativa a un reato punito con la sola pena pecuniaria. La decisione è fondata sull’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Parole chiave

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istanza di revisione penale modifica della sentenza minaccia nel diritto penale motivi di cassazione modifica di misure cautelari commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Con sentenza dell’11 dicembre 2024, il Giudice di pace di Belpasso aveva assolto Giunta Maria dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.
art. 593 cod. proc. pen
274 del 2000 (non ricorrente nel caso in esame), continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato nel 2022, in applicazione della regola generale dettata dall'art.
art. 576 cod. proc. pen
pen., come modificato nel 2022, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'art.
art. 568 cod. proc. pen
Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 568 cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 1207/2025 ALESSANDRINA TUDINO CC - 10/09/2025 ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA R.G.N. 14559/2025 MICHELE CUOCO Motivazione Semplificata PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: la parte civile GERACI MANUELA nata a PALERMO il 01/04/1973 nel procedimento a carico di: GIUNTA MARIA nata a CATANIA il 28/03/1990 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al tribunale di Catania. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33696/2025 Roma, lì, 13/10/2025

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell’11 dicembre 2024, il Giudice di pace di Belpasso aveva assolto Giunta Maria dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile Geraci Manuela, avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale ha ritenuto che la parte civile non fosse legittimata a proporre appello ai soli effetti civili avverso una sentenza di assoluzione relativa a un reato punito con la sola pena pecuniaria. La decisione è fondata sull’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 576 e 539 cod. proc. pen., 81 e 612 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 274 del 2000. Sostiene che, nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 d.lgs. n. 274 del 2000 (non ricorrente nel caso in esame), continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato nel 2022, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000. 2.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 568 cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale, sebbene avesse ritenuto non proponibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace, avrebbe dovuto comunque riqualificare l'impugnazione in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Suprema Corte.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo. Le Sezioni Unite, invero, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno affermato che: «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155)».

L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., dunque, si riferisce esclusivamente all’imputato e al pubblico ministero e non riguarda, invece, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma di cui all’art. 576 cod. proc. pen. Il secondo motivo è assorbito.

5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio. Così deciso, il 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli