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Ordinanza — n. 33694/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33694/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, nell’ambito del procedimento penale n. 6711/23 RGNR a carico di Mazzei Sebastiano, per quanto qui di interesse, ha rigettato la richiesta di archiviazione, avanzata in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 388 cod. pen., disponendo, relativamente a tali reati, che il pubblico ministero formulasse nei termini di legge l’imputazione a carico dell’indagato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33694/2025 Roma, lì, 13/10/2025 2.

Regesto Legislator

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art. 388 cod. pen, art. 409 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33694/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità̀. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità̀ dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità̀ debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali violazioni delle norme procedurali diritto dei mezzi di comunicazione ingiuria disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod. pen
Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione della legge penale, in relazione all’art. 388 cod. pen., sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente interpretato l’art.
art. 409 cod. proc. pen
2.3 Con un terzo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell’art. 409 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità̀ debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Ord. n. sez. 1218/2025 ALESSANDRINA TUDINO CC - 10/09/2025 ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA R.G.N. 22682/2025 MICHELE CUOCO PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEI SEBASTIANO nato a CASCINA il 21/01/1976 avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, nell’ambito del procedimento penale n. 6711/23 RGNR a carico di Mazzei Sebastiano, per quanto qui di interesse, ha rigettato la richiesta di archiviazione, avanzata in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 388 cod. pen., disponendo, relativamente a tali reati, che il pubblico ministero formulasse nei termini di legge l’imputazione a carico dell’indagato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33694/2025 Roma, lì, 13/10/2025 2.

Avverso detta ordinanza, Mazzei Sebastiano ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione della legge penale, in relazione all’art. 388 cod. pen., sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente interpretato l’art. 388 cod. pen e avrebbe violato il principio del ne bis in idem. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.595 cod. pen., sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe adeguata e che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente applicato «i criteri di individuazione dei destinatari della comunicazione», non avrebbe tenuto conto del legittimo esercizio del diritto di difesa e di critica e avrebbe omesso di valutare le condotte calunniose della persona offesa. 2.3 Con un terzo motivo, deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell’art. 409 cod. proc. pen. e per «eccesso di potere».

3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità̀. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità̀ dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità̀ debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell’atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità̀, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della “paternità” dell’atto.

4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli