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Ordinanza — n. 33663/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33663/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA Sull’istanza proposta dall’Avv. GIANFRANCO IADECOLA, difensore di BRUNO DI MASCI, nato a MILANO il 14/03/1942, di essere rimesso in termini per proporre ricorso avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE DI SULMONA; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con istanza in data 2 agosto 2025, l’avv. Gianfranco Iadecola, difensore di fiducia di Bruno Di Masci, ha chiesto di essere rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei confronti del proprio assistito in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Sulmona, quale giudice di appello, eche è stata impugnata con ricorso per cassazione da altro difensore di fiducia dell’imputato.

Regesto Legislator

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art. 96 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33663/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265 –01). 2.2. Piuttosto nella specie difettano i presupposti per la remissione in termini richiesta. Ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore. Ebbene nel caso in esame il termine per proporre ricorso per cassazione non risulta decorso nei confronti dell’istante. Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

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termini di ricorso tempestività dell'inoltro perenzione dell'istanza di revisione notifica tardiva dei difetti inosservanza del termine perentorio ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 96 cod. proc. pen
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esercizio della facoltà di impugnare da parte di uno dei difensori non pregiudica di per sé la proponibilità di distinto ed autonomo atto di gravame da parte dell'altro – conseguente alla facoltà per l'imputato, ammessa dall'art. 96 cod.
art. 175 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sull’istanza proposta dall’Avv. GIANFRANCO IADECOLA, difensore di BRUNO DI MASCI, nato a MILANO il 14/03/1942, di essere rimesso in termini per proporre ricorso avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE DI SULMONA; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con istanza in data 2 agosto 2025, l’avv. Gianfranco Iadecola, difensore di fiducia di Bruno Di Masci, ha chiesto di essere rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei confronti del proprio assistito in data 4 giugno 2024 dal Tribunale di Sulmona, quale giudice di appello, eche è stata impugnata con ricorso per cassazione da altro difensore di fiducia dell’imputato.

A fondamento dell’istanza, l’avv. Iadecola rileva di non aver ricevuto notifica dell’avviso di deposito della decisione, avendone avuto conoscenza certa solo a seguito della ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti a questa Corte in data 28 luglio 2025.

2. L’istanza è inammissibile. 2.1. Tale inammissibilità non discende dalla circostanza della avvenuta proposizione di altro ricorso per cassazione da parte di altro difensore di fiducia dell’imputato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esercizio della facoltà di impugnare da parte di uno dei difensori non pregiudica di per sé la proponibilità di distinto ed autonomo atto di gravame da parte dell'altro – conseguente alla facoltà per l'imputato, ammessa dall'art. 96 cod. proc. pen., di designare più di un legale quale proprio patrocinatore –, salvo che, per il principio di unicità del diritto di impugnazione, al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine perentorio di impugnazione e non sia intervenuta una decisione sul primo atto proveniente dall'altro legale (Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Gandolfo, Rv. 274922 – 01;

Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265 –01). 2.2. Piuttosto nella specie difettano i presupposti per la remissione in termini richiesta. Ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore. Ebbene nel caso in esame il termine per proporre ricorso per cassazione non risulta decorso nei confronti dell’istante. Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 585, comma 1, lett.

c) e dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., quando la sentenza non è depositata entro il termine indicato dal giudice, il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notifica dell’avviso di deposito della sentenza. Nella specie, la motivazione della decisione del Tribunale di Sulmona è stata depositata oltre il termine di 90 giorni indicato dalgiudice, sicché l’avviso di deposito doveva essere notificato al difensore, adempimento che, per espressa affermazione dell’avv. Iadecola, non era stato eseguito nei suoi confronti. Ne consegue che egli, al momento della presentazione dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen., non avendo ricevuto la notifica dell’avviso di deposito, non era incorso in alcuna decadenza, essendo ancora in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona pronunciata nei confronti del suo assistito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo la richiesta di restituzione nel termine natura di mezzo di impugnazione (tra le tante, Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 -01). P.Q.M Dichiara inammissibile l'istanza. Così è deciso, 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Elena Mele