Cassation court dismisses fraud appeal citing insufficient evidence regarding timing of erroneous transfers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal against a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, upholding the lower court's finding of guilt. The defendant argued that a prior judicial order regarding a €100,000 credit should have established the necessary intent for the crime, but the court found this reasoning insufficient. The decision relied on the specific timing of the transfers, noting that the alleged credit stemmed from errors occurring after the bankruptcy declaration, which failed to prove the fraudulent intent required for the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The appeal based on apparent reasoning regarding the integration of the crime is inadmissible when the court has already established the specific timing of the transfers and the lack of fraudulent intent at the relevant time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dimarco Cataldo nato a Martina Franca il 15/10/1978 avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; udita la requisitoria delSostituto Procuratore Generale, Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito,per la parte civile costituita, l’avv. Rosario Frascella che, previo deposito di conclusioni scritte e nota spese, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso; udito,per il ricorrente, l’avv.
Emanuela Novelli, in sostituzione del difensore di fiducia avv. Luigi Palmieri, cheha insist ito per l’accoglimento del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto,ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente peril delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, extraneus alla compagine della società fallita, e figlio dell’amministratore della stessa, avrebbe commesso, in concorso con il padre, Francesco Di Marco, il delitto ascritto distraendo e, comunque, dissipando l’impo r to complessivo di euro 146.505,83 dai conti correnti della fallita Cantine di Marco s.r.l.,nel corso della procedura di ammissione di questa al concordato preventivo, a favore della Dimarco s.r.l. dellaquale il ricorrente era legale rappresentante, già affittuaria del compendio aziendale della Cantine Di Marco s.r.l.
La sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva poi ritenuto la distrazione integrata per il minor importo di euro 78.117,32.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Luigi Palmieri, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett e) , cod. proc. pen. , per motivazione meramente apparente sulle argomentazioni difensive rispetto all’affermata integrazione del delitto ascritto. In particolare, non sarebbe stato considerato il materiale probatorio già agli atti del processo, ovvero il provvedimento con il quale lo stesso giudice delegato al fallimento avrebbe riconosciuto l’errata canalizzazione contabile in favore della fallita dell’importo corrisposto dalla Tesco Store Limited, di euro 185.334,81, in realtà dovuto alla Dimarco s.r.l. e aveva ordinato alla fallita la restituzione a tale societàdella somma di euro 100.000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato, per quanto di seguito indicato. Come si evince già dall’accurata ricostruzione operata dalla pronuncia di primo grado -le cui argomentazioni, trattandosi di una c.d. doppia conforme, si saldano con quelle della sentenza impugnata – mediante gli accertamenti eseguiti prima dal commissario giudiziale e poi dal curatore fallimentare, anche in base ai dati bancari e alle scritture contabili delle due società, è emerso che, nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, era transitata dal conto corrente della Cantine Di Marco s.r.l. a quello della Dimarco s.r.l. la complessiva somma di euro 312.840,00, con causale “errata canalizzazione”.
Sennonché tale causale era risultata solo in parte corrispondente alle fatture emesse dalla Dimarco s.r.l. ed erroneamente pagate dai clienti alle Cantine Di Marco s.r.l., con la conseguenza che, tenendo conto anche di somme restituite da queste alla prima, l’importo della distrazione è stato accertato in quello di euro 78.117,32 (pag. 10 sentenza di primo grado; pag. 9 sentenza di appello). A fronte di tale articolata motivazione, la difesa del ricorrente si fonda sulla circostanzasecondo cui, in realtà, gli organi della procedura fallimentare – la cui curatela è peraltro costituita parte civile nel presente giudizio – avrebbero accertato un credito della Cantine Di Marco verso la fallita di euro 100.000,00 esitato anche in un provvedimento del giudice delegato.
E, tuttavia, trascura di considerare la difesa del ricorrente il dato, invece decisivo, riveniente dalla stessa documentazione che produce, che tale credito si fonda su (ulteriori)erronei bonifici eseguiti dalla Tesco in un periodo diverso da quello considerato ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ossia quello, peraltro successivo alla dichiarazione di fallimento, dei mesi di maggio e di giugno dell’anno 2021. 2.Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, liquidate nell’importo di euro 3.700,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 3.700 oltre accessori come per legge. Così è deciso,