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Sentenza — n. 32931/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for minor offense due to lack of reasoning on criminal elements and potential habitual crime consequences.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order acquitting the defendant for the crime of impersonation due to a lack of reasoning regarding the criminal elements. The defendant argued that he merely proposed a form to his employer, which was never submitted, yet the acquittal order failed to explain why the crime was constituted. The court ruled that the acquittal must explicitly address the existence of the offense to prevent it from being treated as a crime for habitual offense calculations.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: An acquittal for particular minor offense must explicitly state the reasons for finding the criminal elements absent, as its inclusion in the judicial record serves as a precedent for assessing habitual behavior and affects future sentencing benefits.

Parole chiave

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acquittal for minor offense habitual crime assessment judicial record entry lack of reasoning criminal elements existence cambiamento di professione lavoro sostitutivo esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Premesso il proprio interesse ad impugnare il provvedimento per le conseguenze che l’iscrizione dell’archiviazione ex art. 131-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso tale provvedimentol’Ayelo ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 408a-411 c.p.p.
Art. 131 c.p.
Premesso il proprio interesse ad impugnare il provvedimento per le conseguenze che l’iscrizione dell’archiviazione ex art. 131-bis cod.
Art. 494 c.p.
art. 131-bis cod. pen
Premesso il proprio interesse ad impugnare il provvedimento per le conseguenze che l’iscrizione dell’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Invero,come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza tanto dell’illecito penale quanto della responsabilità dell’indagato per la commissione dello stesso (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino
de vono essere iscritte nel casellario giudiziale, ha più in generale posto in rilievo che ciò è funzionale a consentire la valutazione del criterio della “non abitualità del comportamento” in futuri giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv.
Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo
Diqui si è ulteriormente precisato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena(Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv.
Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà
286792 – 05) e di quello della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà, 288198, in motivazione).
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ayelo Comlan Alexis nato il 17/02/1976 avverso l'ordinanza del 22/01/2025 del GIP del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l’ archiviazione per particolare tenuità del procedimento per ilreato di sostituzione di persona ascritto al ricorrente .

2. Avverso tale provvedimentol’Ayelo ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. da 408a 411 dello stesso codice e degli artt. 131 - bis e 494 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione. Premesso il proprio interesse ad impugnare il provvedimento per le conseguenze che l’iscrizione dell’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. nel casellario giudiziale può comportare, ha evidenziato l’insussistenza degli elementi costitutividel fatto di reato ascrittogli poiché si era limitato a proporre al proprio datore di lavoro la sottoscrizione, mai avvenuta, di unmodulo, che non aveva mai presentato alle autorità competenti.

Di qui lamenta la carente motivazione del provvedimento impugnato,che si è limitato a ritenere la sussistenza del delitto contestato richiamando le argomentazioni sottese alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto del Pubblico Ministero che, tuttavia, era a propria volta priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali si ritenevano integrati gli elementi costitutivi del fatto di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere, anche in considerazione delle contrarie conclusioni rassegnate nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che sussiste l’interesse a ricorrere dell’Ayelo. Invero,come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza tanto dell’illecito penale quanto della responsabilità dell’indagato per la commissione dello stesso (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ne deriva che per l’indagato unatale decisione comporta conseguenze ben diverse, che possono rivelarsi anche significativamente afflittivequalora commetta un successivo fatto di reato, rispetto a quella dipendente dall’insussistenza di elementi idonei asostenere un’accusa in sede penale (o altra che analogamente non comporti alcun accertamento sulla ricorrenza di un illecito penale o comunque sulla responsabilità dell’indagato per la relativa commissione).

Sotto un primo aspetto, infatti, ai fini della valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dal medesimo art. 131 - bis cod. pen. , «il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», sicché «nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590,cit., in motivazione). Inoltre, le Sezioni Unitenella pronuncia “De Martino”, nel ritenere (avendo riguardo all’assetto normativo vigente ratione temporis) che anche le pronunce rese ex art. 131-biscod. pen. de vono essere iscritte nel casellario giudiziale, ha più in generale posto in rilievo che ciò è funzionale a consentire la valutazione del criterio della “non abitualità del comportamento” in futuri giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463). Diqui si è ulteriormente precisato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena(Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 – 05) e di quello della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà, 288198, in motivazione).

2. Ciò posto, il ricorso è fondato in quanto- pur a fronte dell’opposizione dell’indagato alla decisione di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., orientata ad ottenere una pronuncia di archiviazione sul merito della prospettazione accusatoria -né nel provvedimento impugnato né nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero cui si richiama per relationem il primo , vengono indicate, neppure in modo sintetico, le ragioni per le quali sarebbero integrati, sebbene nell’ambito di un fatto ritenuto di particolare tenuità, gli elementi costitutivi del reatoascritto.

4. Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tri