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Sentenza — n. 32582/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on burglary attempt vs consummated theft distinction based on police monitoring.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected appeals by two defendants convicted of aggravated burglary and unauthorized possession of keys. The defense argued the theft was attempted because police monitored the suspects, but the court held that police observation alone does not prevent consummation. The court ruled that the crime was consummated because the victim's security measures were insufficient to stop the theft, and the police intervention occurred after the defendants had already acquired possession.

Regesto Legislator

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Art. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: Police monitoring of a suspect does not constitute a defensive intervention by the victim, meaning the theft is consummated once the suspect acquires possession, regardless of subsequent arrest.

Parole chiave

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consummated theft attempted crime police monitoring possession acquisition burglary aggravation defensive intervention unauthorized keys favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 627 c.p.
Art. 63 c.p.
Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025
Il Collegio intende ribadire quanto espresso da Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv.
Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024
17715/2025, cit., che richiama Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep.
Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023
Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez.
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018
25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv.
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016
274016 – 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv.
Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021
267266 – 01; e che si discosta da Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili, Rv.
Sez. 5, n. 17715/2025
Ne deriva che quando la res esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa il furto si consuma, quand'anche l’intervento di fattori casuali e successivi neutralizzi il consolidamento nel tempo dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno patrimoniale» (Sez. 5, n. 17715/2025, cit.).
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Paola Borrelli - Presidente - Sent. n. sez. 864/2025 Michele Cuoco UP - 04/07/2025 Daniela Bifulco R.G.N. 11768/2025 Giovanni Francolini - Relatore - Elena Carusillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Pengue Agostino nato a Napoli il 09/12/1965 2. Pengue Pasquale nato a Napoli il 25/02/1963 avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 8 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Agostino e Pasquale Pengue per furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, resa dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata all’esito di giudizio abbreviato, che aveva concesso a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche (esclusa la contestata recidiva per Agostino Pengue, e con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva per Pasquale Pengue). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32582/2025 Roma, lì, 02/10/2025 2.

Avverso la sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa illogica e apparente, in ragione della qualificazione del furto in abitazione come consumato e non invece tentato, tenuto conto che – come emerso dalla stessa informativa redatta dalla polizia giudiziaria – nella specie vi è stato un costante monitoraggio dell’agire degli imputati da parte degli stessi operanti. 2.2.

Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del comportamento processuale degli imputati.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel complesso infondati.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il Collegio intende ribadire quanto espresso da Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 – 01, secondo cui «integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza».

Tale decisione – muovendo dal piano argomentativo espresso da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01 – ha condivisibilmente precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, non solo quando sia frutto di un'iniziativa occasionale ma anche quando costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo. Difatti, «come si ricava dalla decisione delle Sezioni Unite […], consumazione e tentativo si distinguono in ragione della compromissione, o meno, dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Nel furto, l’interesse protetto è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, per cui ove lo stesso è compromesso, il delitto è consumato. Il furto si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente si impossessa della res sottratta, giacché è tale requisito che accentra il disvalore di fattispecie e determina l’offesa all’interesse tutelato. Non assumono rilievo né il dato spaziale, poiché la norma incriminatrice (a differenza di quella corrispondente dell’abrogato codice) non richiede lo spostamento della res sottratta dal luogo della sottrazione ad altro luogo; né il dato temporale: il furto si consuma se l’agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Ne deriva che quando la res esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa il furto si consuma, quand'anche l’intervento di fattori casuali e successivi neutralizzi il consolidamento nel tempo dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno patrimoniale» (Sez. 5, n. 17715/2025, cit.). In sostanza, «il perno logico» di Sez. U, Prevete «ruota attorno alla considerazione della sfera di sorveglianza dell’offeso. Quando la res non è uscita dalla sfera di vigilanza dell'offeso (attuata anche tramite propri delegati) e l’offeso è ancora in grado di recuperarla, l’impossessamento non si perfeziona e il furto non può dirsi consumato.

Pertanto, affinché l’azione criminosa si cristallizzi alla fase del tentativo è necessario che il complesso delle cautele adottate dall’offeso consenta un contestuale intervento contenitivo all’interno di quella sfera: è soltanto in tale evenienza che è, a monte, impedita la compromissione dell’interesse tutelato e, correlativamente, l’agente non acquisisce, neppure per un istante, il possesso della cosa sottratta. Da quanto precede deriva che, in caso di osservazione dell’azione furtiva, il furto è tentato se: a) è possibile individuare una fase tra sottrazione e impossessamento di utile intervento difensivo;

b) tale intervento difensivo deve essere attuato dalla persona offesa, o direttamente o tramite i sistemi di osservazione/protezione dalla stessa predisposti» (ivi). Se, dunque, la distinzione tra consumazione e tentativo è «imperniat[a] sulla sfera di vigilanza della persona offesa (esercitata anche tramite dipendenti, mandatari, incaricati, siano essi privati o forze dell'ordine)», diviene irrilevante al riguardo «che il fatto cada sotto l'osservazione delle forze dell’ordine (non espressione di una antecedente iniziativa cautelativa della persona offesa) […] poiché tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa o di personale a lei riconducibili, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza» (Sez. 5, n. 17715/2025, cit., che richiama Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Toncic, non massimata;

Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01; e che si discosta da Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili, Rv. 282969). 2.2. Nel caso di specie non consta affatto che la polizia giudiziaria abbia agito su input della persona offesa, avendo anzi la stessa difesa rappresentato – come in effetti esposto nella decisione di primo grado – che gli operanti hanno compiuto la propria attività istituzionale a seguito di un precedente furto in danno di altri (circa venti giorni prima).

Ragion per cui dal monitoraggio dei movimenti degli imputati sulla pubblica via e all’esterno dell’abitazione della persona offesa e il successivo intervento, che ha consentito di accertare la commissione del furto, non può conseguire la qualificazione del fatto come tentativo.

3. Il secondo motivo è inammissibile. E ciò non solo per la considerazione che il ricorso ha enunciato le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza argomentare in alcun modo ma anche perché, il che è dirimente, esse sono state già concesse del G.i.p. proprio in ragione del positivo comportamento processuale degli imputati. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/07/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Paola Borrelli