Sentenza — n. 32573/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI UP - 19/09/2025 R.G.N. 18974/2025 LUCIANO CAVALLONE Cozzolino Luisa nato a NAPOLI il 11/07/1962 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreLUCIA ODELLO - con una prima condotta, compiuto atti diretti in modo non equivoco a detenere e mettere in circolazione 3.998 banconote da 5 euro, non riuscendo nel loro intento per il sequestro delle stesse (intervenuto il 3 febbraio 2015 in Busto Arsizio; capo A delle rubrica);
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32573/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Agli atti, infatti, non risultavano presenti né le richieste di autorizzazione alle intercettazioni delle utenze di Salvatore Rosolino, Roberto Liguori e Nunzia Mirra e delle conversazioni tenute nell’autovettura in uso a Pantaleo Narda e a Annamaria Agapi, né i relativi decreti. La Corte di merito aveva rigettato l’eccezione evidenziando come, nella sentenza di prime cure, fossero stati riportati gli estremi dei decreti autorizzativi così dovendosi ritenere superata l’obiezione della difesa. fascicolo processuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ricostruzione delle condotte senza tenere corretto conto delle reali emergenze probatorie.
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI UP - 19/09/2025 R.G.N. 18974/2025 LUCIANO CAVALLONE Cozzolino Luisa nato a NAPOLI il 11/07/1962 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreLUCIA ODELLO - con una prima condotta, compiuto atti diretti in modo non equivoco a detenere e mettere in circolazione 3.998 banconote da 5 euro, non riuscendo nel loro intento per il sequestro delle stesse (intervenuto il 3 febbraio 2015 in Busto Arsizio; capo A delle rubrica);
Nel corso delle articolate indagini preliminari, si era accertato che il coimputato Salvatore Rosolino, padre della ricorrente Maria Rosolino (mentre l’altra ricorrente, Luisa Cozzolino, era la madre del compagno della coimputata), aveva organizzato un traffico di banconote false, avvalendosi, anche ed appunto, della complicità delle odierne ricorrenti. D’accordo con il trasportatore si era simulata la prosecuzione della spedizione del pacco, così potendo accertare che Rosolino aveva interessato per il suo ritiro, a Napoli dove lo stesso era stato indirizzato, proprio le due odierne imputate.
Quanto al delitto consumato contestato al capo B, lo stesso Salvatore Rosolino, in questa occasione e visto l’esito infausto della prima spedizione, decideva di recarsi personalmente a Napoli, con il secondo carico contenuto in un trolley. Gli operanti, intervenuti presso il locale pubblico, non rinvenivano le banconote false e, tuttavia, dalle successive conversazioni intercettate si era potuto evincere sia che le banconote false erano pervenute ai destinatari finali (che ne avevano versato il corrispettivo), sia che le due imputate avevano prestato la loro collaborazione anche in tale occasione.
Agli atti, infatti, non risultavano presenti né le richieste di autorizzazione alle intercettazioni delle utenze di Salvatore Rosolino, Roberto Liguori e Nunzia Mirra e delle conversazioni tenute nell’autovettura in uso a Pantaleo Narda e a Annamaria Agapi, né i relativi decreti. La Corte di merito aveva rigettato l’eccezione evidenziando come, nella sentenza di prime cure, fossero stati riportati gli estremi dei decreti autorizzativi così dovendosi ritenere superata l’obiezione della difesa. fascicolo processuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ricostruzione delle condotte senza tenere corretto conto delle reali emergenze probatorie.
Ed era stato inviato da Salvatore Rosolino. Si ribadiva pertanto che la Procura della Repubblica preso il Tribunale di Busto Arsizio che procedeva non aveva trasmesso i decreti che erano stati emessi nel procedimento poi in parte separato con invio degli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli. - per Rosolino le conv. 462 e 465 del 20 febbraio 2015 (pg. 41 e 42 della sentenza del Tribunale) in cui questa aveva discorso con il convivente Roberto Liguori; Peraltro, il contenuto di queste stesse conversazioni era stato smentito dagli appostamenti in quanto le odierne imputate non erano state viste in possesso di quel trolley, portato da Salvatore Rosolino in cui si sarebbero custodite le banconote false.
Cozzolino era gravato da una sola condanna assai risalente nel tempo, Rosolino era incensurata.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha inviato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento (ed assorbe le ulteriori ragioni di gravame). La Corte di appello - rispondendo sull’identico motivo argomentato sulla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in assenza, nel fascicolo, dei relativi decreti autorizzativi - aveva affermato che gli stessi dovevano considerarsi presenti, posto che il primo giudice, il Tribunale, ne aveva citato gli estremi nel corpo della sentenza. Così che l’averli riportati in sentenza, da parte del Tribunale, non significa affatto che i decreti autorizzativi fossero già presenti agli atti.
Acquisizione che, tuttavia, non risulta essere mai avvenuta (o che ne sia conseguita la produzione in giudizio, vista la loro assenza agli atti). La cui decisività peraltro è resa evidente dal fatto che, in relazione ad entrambi i delitti, i giudici del merito citano le conversazioni in oggetto. Segue la trasmissione degli atti al primo giudice. Solo però in relazione al capo B, il delitto consumato, posto che il delitto tentato di cui al capo A si è nel frattempo estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alcapo a) perchè il reato è estinto per prescrizione; annullala medesima sentenza, nonché la sentenza di primo grado - emessa da