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Sentenza — n. 31863/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for unauthorized access to protected computer system.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized access to a protected computer system. The appellant argued that the lack of evidence regarding document downloads negated the crime's objective element and that civil party statements were not rigorously verified. The court rejected these claims, noting that the crime was established by technical evidence showing the defendant accessed restricted files using an administrator's credentials, and that the absence of download evidence does not negate the offense.

Regesto Legislator

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Art. 615-ter cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of substantive law regarding the lack of download evidence is inadmissible if the technical report confirms unauthorized access to protected data, as the crime does not require successful data acquisition.

Parole chiave

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unauthorized computer access protected system crime inadmissible appeal technical report evidence civil party statements substantive law violation Cassazione Roma abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 615-ter cod. pen.
Ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. è richiesto l’accesso abusivo, nella specie pacificamente sussistente, non anche l’acquisizione mediante download dei documenti abusivamente visualizzati.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 102 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del proprio difensoredi fiducia, articolando due motivi.
Art. 611 cod. proc. pen.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.
d. lgs. n. 150 del 2022
pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
art. 102 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.
art. 615-ter cod. pen
Ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lega Darwin nato a Torino il 05/03/1976 avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Darwin Lega in ordine al delitto di cui all’art. 615-ter, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen. “per essersi abusivamente introdotto o comunque mantenuto nel sistema informatico o telematico protetto di Olifax srl,società con la quale aveva un rapporto di collaborazione e rispetto al quale non risultava abilitato all’accesso alla globalità dei dati” (capo 1). Sin dal primo grado l’imputato era stato assolto dal delitto di truffa,contestato al capo 2).

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. del proprio difensoredi fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 615-tercod. pen. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la norma incriminatrice per non aver considerato “che l’assenza di elementi probatori circa il download o l’intrusione nel sistema impedisce di ritenere integrato l’elemento oggettivo del reato, consistente nella violazione delle prescrizioni poste a tutela del sistema informatico”. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazionedelle dichiarazioni rese dalle parti civili. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero compiuto una verifica particolarmente rigorosa e penetrante delle dichiarazioni rese dalle persone offese, costituite parti civili.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il primo motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili. 5.1. Anzitutto viene denunciatacome inosservanza di legge penale sostanziale la erronea valutazione del materiale probatorio, ma tale doglianza non è riconducibile al vizio denunciato(cfr. Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020 , Filardo, Rv. 280027 -04). 5.2. In secondo luogo, la censura è generica perché non si misura con l’apparato motivazionale delle ragioni della decisione (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 -01). Dalla integrazione delle motivazioni di primo e secondo grado risulta che: l’imputato aveva accesso, tramite inserimento delle proprie credenziali, soltanto a una specifica cartella a lui riservata; nel periodo in contestazione l’imputatoha eseguito plurimi accessi al sistema informatico della società Olifax in cartelle diverse da quella che era abilitato a consultare, tanto che,per farlo, ha utilizzato illecitamente le credenziali dell’amministratore, poiché le proprie non glielo avrebbero consentito.

Gli accessi abusivi sono stati accertati tramiteconsulenza tecnica. Ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. è richiesto l’accesso abusivo, nella specie pacificamente sussistente, non anche l’acquisizione mediante download dei documenti abusivamente visualizzati.

6. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato sulla affidabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese costituite parti civili (pag. 4 e 5). La censuradifensiva si risolve nella citazione di massime giurisprudenziali, senza effettivo confronto argomentativo con le ragioni della sentenza impugnata. Peraltroil motivo si incentra su un profilo non dirimente, dato che gli accessi sono stati accertati da un consulente tecnico, circostanza ignorata dal ricorso.

7. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle