Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the statutory thirty-day deadline for cartulary proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the thirty-day deadline for cartulary proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal untimely given the procedural timeline. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, which for cartulary proceedings is thirty days from the deposit of the appellate judgment.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Abidi Abdeldayem nato in Tunisia il 06/01/1970 avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugiaha confermato la condanna di Abdeldayem El Abidiper il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato , tramite il difensore, deducendo vizi in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto.
4. Come risulta dagli atti del processo (non dalla erronea intestazione della sentenzache sembra riferirsi alla trattazione in udienza pubblica ) i l processo di appello è stato celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare. La disciplina del rito in esamenon è intervenuta sui termini di impugnazione, che l’art. 585 cod. proc. pen. regola come segue: -comma 1: «Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3». -comma 2: « I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito [omissis]». Nella specie: -la sentenza della Corte di appello è stata deliberatain data 28 febbraio 202 5 , senza indicazione di termine per il deposito della motivazione, che pertanto, per legge, è pari a quindici giorni; -il dispositivo è stato ritualmente comunicato alle parti; -il termine per il deposito è spirato sabato 1 5 marzo 2025 ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 marzo 2025; -dal 15 marzo 2025 è iniziato a decorrere il termine di 30 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione; -il termine per l’impugnazione — tenuto conto di ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.— è decorso martedì 29 aprile 2025 ; -il ricorso è stato presentato, tardivamente, il 12 maggio 202 5 .
5. Discende l’inammissibilitàdel ricors o ex artt. 585 e 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.
6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che,si stima equa, di e uro quattromila . P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1