Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31695/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court's rejection of witness testimony due to untimely list deposit error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Judge of Peace's decision rejecting a witness's testimony because the list of witnesses was deposited late. The lower court incorrectly claimed the deposit violated procedural deadlines, but the Cassation court found the filing occurred within the legally required seven-day window before the hearing. Consequently, the court ordered a retrial to allow the witness to be heard.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 29 comma 2 d.lgs. n. 274/2000: The failure to deposit the list of witnesses on time does not preclude their hearing if the omission was not due to the defense's fault and the court can verify the actual timing of the filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure witness testimony list of witnesses procedural deadline annulment with remand judicial error evidence admissibility deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 507 cod. proc. pen.
Art. 29 comma 2 d.lgs. n. 274 del 2000
Tale deposito era tempestivo, essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs.
art. 612 cod. pen
Con sentenza in data 27 gennaio 2025, il Giudice di pace di Messina ha ritenuto Briguglio Pietro responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRIGUGLIO PIETRO nato a MESSINA il 03/11/1976 avverso la sentenza del 27/01/2025 del GIUDICE DI PACE di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27 gennaio 2025, il Giudice di pace di Messina ha ritenuto Briguglio Pietro responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen. commesso ai danni di Ioppolo Gianluca, condannandolo alla pena di 600 euro di multa.

2. Avverso tale decisione il Briguglio ha proposto appello avanti al Tribunale di Messina deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo contesta l’affermazione di responsabilità in quanto fondata su un ragionamento del tutto congetturale. Il giudice di pace avrebbe omesso di considerare la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e l’esistenza di rapporti conflittuali tra le parti, che avrebbero dovuto indurre ad una valutazione più circostanziata delle sue dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce che erroneamente il giudice di pace non avrebbe ammesso la prova testimoniale richiesta dall’imputato e che, secondo la sua prospettazione, avrebbe avuto valore dirimente, trattandosi di un soggetto che aveva assistito alla telefonata in cui sarebbe stata asseritamente pronunciata la frase minacciosa. In particolare, il giudice avrebbe ritenuto inammissibile la testimonianza in quanto non sarebbe mai stata depositata la lista dei testi, laddove invece tale deposito sarebbe risultato documentalmente.

3. Il Tribunale di Messina, con provvedimento in data 24 marzo 2025, rilevato che la sentenza impugnata era inappellabile in quanto recante condanna alla sola pena pecuniaria, ha riqualificato l’appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissionedegli atti a questa Corte.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito considerati.

2. Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso. Esso è fondato, con conseguente assorbimento del primo motivo. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di pace ha rigettato la richiesta avanzata dall’imputato di audizione di un testimone sul rilievo che non fosse mai stata depositata nei termini di legge la lista dei testi, ritenendo di non poter superare tale omissione attraverso l’audizione del medesimo ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti.

Dalla consultazione del fascicolo processuale –cui questa Corte ha accesso in ragione della natura della censura proposta –risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, in data 27 marzo 2023 la difesa dell’imputato aveva depositato la lista testi, come comprovato dall’attestazione della Cancelleria. Tale deposito era tempestivo, essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, il quale dispone che esso debba avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.

Nel caso in esame, tale udienza, originariamente fissata per il giorno13 febbraio 2023, con provvedimento fuori udienza comunicato in data 30 gennaio 2023, era stata rinviata al 25 settembre 2023. Ne consegue che il deposito della lista testi, attestato dalla Cancelleria, era avvenuto tempestivamente.

3. Dalle considerazioni espresse discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Messina. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Messina. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Elena Mele