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Sentenza — n. 31537/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from ineffective service of citation at wrong address.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31537/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the appeal citation was invalid because it was served at a non-existent address in Lusciano instead of the elected domicile in Naples. The court found that the erroneous service rendered the notification ineffective, triggering absolute nullity under Article 179 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 182 cod. proc. pen.: When service of an appeal citation is attempted at an address that does not exist, rendering the act ineffective for the recipient's knowledge, absolute nullity ensues, mandating the annulment of the judgment.

Parole chiave

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absolute nullity ineffective service non-existent address Code of Criminal Procedure annulment of judgment remand for new trial procedural defect notificazione valida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 179 cod. proc. pen.
pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 161, co. 4 cod. proc. pen.
47, mentre il decreto di citazione a giudizio gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 161, co.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 182 cod. proc. pen
art. 179 cod. proc. pen
pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810
(cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IULIANO LUIGI nato a NAPOLI il 13/06/1988 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli Nord, in data 1.3.2023, aveva assolto Iuliano Luigi dal reato di tentato furto aggravato, cosi% diversamente qualificata l'originaria imputazione, per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge sotto il profilo della nullità assoluta del giudizio di secondo grado, per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il luogo dove quest'ultimo aveva eletto domicilio.

3. Con requisitoria scritta del 20.5.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Maria Francesca Loy, chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 29.5.2025 il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Francesco Buonaurio, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato e va accolto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).

Orbene, nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, e allegati dal ricorrente in conformità al principio dell'autosufficienza del ricorso, l'imputato, con la procura speciale del 13.6.2023, rilasciata al difensore di fiducia per proporre appello, aveva eletto domicilio per la notifica del decreto di citazione a giudizio presso la propria residenza, sita in Napoli, alla via Sanità, n. 47, mentre il decreto di citazione a giudizio gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen., mediante consegna a mani del difensore di fiducia presente all'udienza del 18.10.2024 innanzi la corte territoriale, in conseguenza di un evidente errore, posto che la notifica del suddetto decreto di citazione era stata tentata, il 27.9.2024, presso un comune diverso, Lusciano e non Napoli, dove il messo notificatore non aveva rinvenuto nessuna via Sanità, perché inesistente (cfr. relata di notifica e decreto di citazione a giudizio del 12.9.2024, in cui appare evidente l'errore commesso nell'individuazione dell'indirizzo indicato nella richiamata procura speciale).

L'irrituale notifica, dunque, risulta in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi una nullità assoluta per omessa notificazione, di cui all'art. 179 cod. proc. pen., che impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo giudizio,.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di N