Cassation annuls penalty sentence because victim's complaint remission extinguished the crime before final judgment. The crime was extinguished by remission of complaint, invalidating the penalty application. The court ruled that remission operates as a cause of extinction even after the penalty sentence. The court held that remission extinguishes the crime, annulling the penalty sentence without remittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's penalty sentence without remittal because the crime was extinguished by the victim's remission of complaint. The appellant argued the sentence was invalid due to procedural defects regarding the timing of the complaint remission relative to the judgment. The court ruled that remission extinguishes the crime and paralyzes prosecution, meaning the penalty application was legally void once the remission occurred before the judgment became irrevocable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 648, comma 2 c.p.p.: The remission of complaint operates as a cause of extinction of the crime, thereby annulling any subsequent penalty sentence pronounced before the remission became effective and the judgment became irrevocable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cabras Salvatore nato a Selegas il 14/05/1972 avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 15/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero nell'ambito di un giudizio nel quale era contestato il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.
2) e n.
7) cod. pen.
2. Avverso la richiamata sentenza il Cabras ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Gianluca Visca, articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. Con il primo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c) cod. proc. pen. in relazione al difetto della condizione di procedibilità, poiché la sentenza è stata pronunciata nella stessa data nella quale la persona offesa aveva rimesso la querela, quando tale circostanza non era nota ad esso ricorrente. Con il secondo assume violazione dello stesso art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., rispetto alla congruità della pena e alla mancata concessione delle pene sostitutive alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
2. La questione giuridica che pone il predetto motivo è se la remissione della querela, perfezionatasi con l'accettazione dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. consenta al giudice di legittimità di caducare la predetta sentenza nell'ipotesi di delitto procedibile a querela. La risposta deve essere affermativa. Nella giurisprudenza di questa Corte è invero ormai consolidato l'orientamento, che si pone nel solco di Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681, secondo cui la remissione di querela intervenuta prima o nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato finanche a fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (tra le molte, Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002, Bartelloni, Rv. 221498;
Sez. 5, n. 24129 del 12/3/2002, Santucci Rv. 222006; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301). Non vi è dunque alcuna ragione per ritenere, essendo peraltro impugnabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (pur entro gli stretti limiti segnati dall'art. 448-bis cod. proc. pen.), che questo principio non trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui la remissione della querela e la relativ , {) accettazione siano successive a tale sentenza, purché anteriori al momento nel quale è divenuta irrevocabile.
Vi è, del resto, che Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, in motivazione, corrobora questa ricostruzione nel sottolineare che la remissione della querela deve essere ricostruita non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, bensì in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato, con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale.
3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento