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Ordinanza — n. 30293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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9/07/2025 MICHELE ROMANO R.G.N. 20677/2025 RENATA SESSA ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Frattini Giacomo nato a NAPOLI il 12/05/1988 inoltre: Grimaldi Lustrino Carmela avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d’appellodi Napoli che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensor e di Frattini Giacomo , munit o di procura speciale – rinunziant e a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio -ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del tribunale di Napoli Nord in sede di rito ordinari o , rideterminava la pena inflittagliper il delitto di cui all’art. 612 bis commi 1 e 2 cod. pen. , commesso i n Caivano dal 22 agosto 2023 fino al 21 febbraio 2024, nella misura di anni 3 di reclusione , con la conferma delle pene accessorie e delle statuizioni civili. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Frattini,che ha dedotto il vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 9/07/2025 MICHELE ROMANO R.G.N. 20677/2025 RENATA SESSA ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Frattini Giacomo nato a NAPOLI il 12/05/1988 inoltre: Grimaldi Lustrino Carmela avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d’appellodi Napoli che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensor e di Frattini Giacomo , munit o di procura speciale – rinunziant e a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio -ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del tribunale di Napoli Nord in sede di rito ordinari o , rideterminava la pena inflittagliper il delitto di cui all’art. 612 bis commi 1 e 2 cod. pen. , commesso i n Caivano dal 22 agosto 2023 fino al 21 febbraio 2024, nella misura di anni 3 di reclusione , con la conferma delle pene accessorie e delle statuizioni civili. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Frattini,che ha dedotto il vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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remissione della pena assenza di persecuzione franco tiratore mantenimento della carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “i n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare conto dei motivi di gravame e comunque di esporre le ragioni della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

9/07/2025 MICHELE ROMANO R.G.N. 20677/2025 RENATA SESSA ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Frattini Giacomo nato a NAPOLI il 12/05/1988 inoltre: Grimaldi Lustrino Carmela avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d’appellodi Napoli che – in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensor e di Frattini Giacomo , munit o di procura speciale – rinunziant e a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio -ed il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – in riforma della sentenza del tribunale di Napoli Nord in sede di rito ordinari o , rideterminava la pena inflittagliper il delitto di cui all’art. 612 bis commi 1 e 2 cod. pen. , commesso i n Caivano dal 22 agosto 2023 fino al 21 febbraio 2024, nella misura di anni 3 di reclusione , con la conferma delle pene accessorie e delle statuizioni civili. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Frattini,che ha dedotto il vizi o di cui all’art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di dare conto dei motivi di gravame e comunque di esporre le ragioni della mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.. Consideratoin diritto Il ricorso è in ammissibile , perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “i n tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”(ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che “in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge” (sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

La rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato – e dal verbale d’udienza risulta l’inequivoca rinuncia ai “motivi incompatibili con il concordato”, tale da rendere ultroneo qualsiasi ulteriore approfondimento - e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto , la deducibilità di questioni riguardanti la mancata applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. 3.La natura dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del