Cassation appeals dismissed as parties waived all issues via plea agreement under Art. 599-bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible without formalities. The defendants had previously entered into a plea agreement with the prosecution regarding their sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this agreement constituted a waiver of all further grievances, including those regarding legal qualification or sentencing appropriateness, which cannot be raised in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A plea agreement on sentencing under Art. 599-bis c.p.p. operates as a waiver of all further grievances, precluding the admissibility of cassation appeals even for issues relevable ex officio, with the sole exception of illegal sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Bouazza Kamel nato in Francia il 19/01/1989 Parisi Giuseppina nata a Napoli il 26/02/1965 Pesce Emiliano nato a Napoli il 23/12/1983 Ripoli Valerio nato a Napoli il 25/02/1992 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2023emessa a seguito di rito abbreviato, ha condannato Bouazza Kamel, Parisi Giuseppina, Pesce Emiliano e Ripoli Valerio ed altri imputati non ricorrenti per i reatidi associazione a delinquere dedita alla falsificazione, spendita e introduzione nel territorio dello Stato di banconote contraffatte, nonché per i reati-finedi cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. La Corte d’appello di Napoli, su gravame degli imputati, con sentenza del 17 settembre 2024 ha rideterminatole pene sulla base di quanto concordato dagli stessi con la pubblica accusa ex art. 599-biscod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti imputati. Bouazza Kamel Mehemedi ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione,sostenendo che l'accordo raggiunto con il Procuratore Generale sulla pena non esonerasse il giudice d'appello dal valutare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, nella specie non operata se non in modo genericoe superficiale, nonché l’adeguatezza della pena richiesta alla gravità della violazione e alla sua funzione rieducativa.
Parisi Giuseppina ha censurato la sentenza per la erronea qualificazione giuridica del fatto, mancando –a suo dire – sufficiente prova de l "previo concerto" col falsificatore o con l’intermediario, sicché avrebbe dovuto applicarsi l'art. 453 cod. pen.e non l’art. 455 cod. pen. Pesce Emiliano ha lamentato l’immotivata applicazione di un aumento in continuazione per il delitto associativosuperiore rispetto a quelli di cui ai reati ex art. 453 cod. pen., pur essendo questi ultimi teoricamente più gravi, in quanto puniti con pene edittali superiori.
Ripoli Valerio ha, infine, dedotto la nullità della sentenza d’appello per mancanza ed illogicità della motivazione, contestandoche la Corte territoriale si fosse limitataa ratificare il contenuto del capo d'imputazione, senza motivare circa l'ipotetica insussistenza di elementi idonei a vanificare la pretesa punitiva e circa la congruità della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili. Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-biscod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione ( così, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01 e Sez. 6, Sentenza n. 20300 del 30/5/2025, non massimata, sulla qualificazione giuridica del fatto;
Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025 e Sez. 3, Sentenza n. 24317 del 7/3/2025, non massimate, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025, non massimata su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive). Iricorsivanno, pertanto, dichiarati inammissibil i senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-biscod. proc. pen., con condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.