Sentenza — n. 29937/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2 0 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 15 febbraio 2024 in composizione monocratica,con la quale Pansera Filippo era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili: -per il reato di cui all’art. 595 comma terzo cod. pen. per avere pubblicato sul social network “Facebook”espressioni diffamatorie nei confronti dell’assistente sociale Rosa Maiolinoin relazione all’attività dalla stessa svolta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 29937/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
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5 RENATA SESSA R.G.N. 5314/2025 EGLE PILLA - Relatore - ALESSANDRINA TUDINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANSERA FILIPPOnato a MESSINA il 05/07/1973 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese in favore di parte civile e per l’inammissibilità del ricorsonel resto. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. PIETRO VENUTIpervenute in data 1° luglio 2025, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 0 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 15 febbraio 2024 in composizione monocratica,con la quale Pansera Filippo era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili: -per il reato di cui all’art. 595 comma terzo cod. pen. per avere pubblicato sul social network “Facebook”espressioni diffamatorie nei confronti dell’assistente sociale Rosa Maiolinoin relazione all’attività dalla stessa svolta.
2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendoi seguenti motiv i enunciat i nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art.62 bis cod. pen. quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di considerare il comportamento successivo al reato e la resipiscenza mostrata dall’imputato. 2.2.
Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art.541 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha liquidato le spese di costituzione di parte civile nonostante il mancato deposito della comparsa conclusionale. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art.131 bis cod. pen. La Corte territoriale ha negato l’applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen . non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte a Sezioni unite,che hanno chiarito il concetto di occasionalità della condotta e le condizioni per poter riconoscere la tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti indicati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi ha assolto adeguatamente alla censura sviluppando le considerazioni di cui alle pagg. 2- 3 non potendosi valorizzare unicamente la incensuratezza o la mancanza di ulteriori conseguenze derivanti dalla condotta. 2.Risulta fondato il secondo motivo. Secondo questa Corte,in tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. p roc . p en ., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122).
Nel caso in esame all'udienza di discussione non era presente il difensore di parte civile,che non ha depositato conclusioni. La sentenza impugnata vaannullata sul punto, senza rinvio, eliminando la statuizione in questione.
2. Il terzo motivo è generico nonché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen . , con siderando una serie di elementi di fatto relativial disvalore della condotta che escludono una valutazione in termini di particolare tenuità(pag. 2 ) , quali il ruolo professionale della persona offesa operante in situazioni particolarmente delicate e conflittuali, che necessita di tutela accentuata rispetto a forme di critica inutilmente aggressive. 4.In ragione della professione svolta dalla persona offesa e dei riferimenti alla sua attività va disposto l’oscuramento dei dati ai sensi dell’art.52 d.lgs.196/03 come imposto dalla legge.
P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52d.lgs.196/