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Sentenza — n. 29861/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29861/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va premesso che,in tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono altro che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itineree non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna (Sez.1,n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601). Il primo e il secondo motivo in punto di sussistenza della gravità indiziaria risultano manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29861/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di siffatta ricostruzione risulta infondato il terzo motivo e, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. sicuramente dal punto di vista del metodo. 3.Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, richiamando espressamente la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari quali: -il pericolo di inquinamento probatorio inteso come condizionamento sulla persona offesa; -le concrete modalità con cui si è sviluppata la condotta .

Parole chiave

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tentata estorsione minaccia contro le autorità reato di coazione pericolo di traffico di stupefacenti attentato agente provocatore
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE MAUROnato a ROMA il 09/07/1949 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla; Uditala requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ANTONIO BALSAMO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. DOMENICO LA BLASCA , nell’interesse del ricorrente con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 13 febbraio 2025, depositata in data 31 marzo 2025 , il Tribunale di Palermo, sezione del Riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 28 gennaio 2025 nei confronti di Pace Mauro,sostituendo la misura cautelare della custodia in carcerecon quella degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 56,629 comma secondo in relazione all’art. 628 comma terzo n. 1 , 416bis . 1 cod. pen. (capo 15): -per avere compiuto, in concorso con Sansone Roberto, un tentativo di estorsione in danno di Ferrante Antonino per costringerlo pagare in favore di Sansone Giuseppe una ingente somma asseritamente dovuta ad una società amministrata da Sansone e sottoposta a sequestro di prevenzione o in alternativa a trasferirgli un immobile a tacitazione del medesimo credito.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primoe il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione al capo contestato. Lamenta il ricorrente che il ruolo assegnatoglinella condotta estorsiva è insussistentedal momento che l’indagato si è limitato a svolgere la sua attività professionale di architetto durante la realizzazione dell’immobile per conto della societàSanedil riconducibile a Giuseppe Sansone.

Secondo l’ordinanza impugnata la sua presenza avrebbe rafforzato la minaccia rivolta da Roberto Sansone nei confronti di Ferrante nel corso della riunione del 2 febbraio 2024, evocando la figura del padre Giuseppe Sansone detenuto; ad avviso della difesa, tuttavia, la semplice presenza non rappresenta un contributoagevolatore che possa assumere la soglia della rilevanza penale. Egualmente a dirsi per la intercettazione che lo vede coinvolto e nel corso della quale egli si limita a fornire indicazioni di natura tecnica sul lavoro svolto. 2.2.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen.

Insufficiente e illogica la motivazione dell’ordinanza che ravvisa la sussistenza della circostanza aggravante nellasemplice evocazione della figura di Giuseppe Sansone di per sé in grado di intimorire la persona offesa. Né può ritenersi sussistente l’ulteriore ipotesi della circostanza aggravante richiamata, e cioè quella del fine agevolativo di Cosa Nostra, perché si tratta di una vicenda tra privati,priva di rilievo per il gruppo criminale. Peraltro,il riferimento alla persona di Giuseppe Sansone era necessario d a l momento che la realizzazione dell’immobile e la locazione erano state realizzate proprio da Sansone Giuseppe. 2.3.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge avuto riguardo alle esigenze cautelari. Il richiamo al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione criminosa risulta sorretto da una motivazione apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Va premesso che,in tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono altro che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itineree non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna (Sez.1,n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601). Il primo e il secondo motivo in punto di sussistenza della gravità indiziaria risultano manifestamente infondati.

Con riferimento alreato di tentativ o di estorsione aggravata l’ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente,risulta basata su valutazioni di fatto immuni da vizi di natura logica e come tali insindacabiliin sede di legittimità. Il Tribunale sottolinea , secondo una logica ricostruzione in fatto della condotta, chel’intervento di Pace nella vicenda non si è limitato in modo asettico alla mera individuazione tecnica dell’entità e del valore delle prestazioni eseguite dalla società Sanedil.Il Pace si è piuttosto inserito con ripetuti incontri (2 febbraio e 12 marzo) a fornire un consapevole supporto alla minaccia di Sansone, come del resto confermato dalla conversazione successivamente intercorsa tra Pace e Sansone dopo l’allontanamento di Ferrante allorquando il primo suggeriva al secondo le modalità con cui poter rimanere per sempre ad occupare l’immobile.

Sulla specifica condotta il motivo offre una rivalutazione e ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a come ricostruiti nell’ordinanza impugnata. Il motivo insiste poi nel proporre una generica rilettura del contenuto delle intercettazioni,omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un’interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; in senso conforme. n. 38915 del 2007 rv. 237994, n. 11189 del 2012 rv. 252190, n. 7465 del 2013 rv. 259516) 2.

Alla luce di siffatta ricostruzione risulta infondato il terzo motivo e, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. sicuramente dal punto di vista del metodo. 3.Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, richiamando espressamente la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari quali: -il pericolo di inquinamento probatorio inteso come condizionamento sulla persona offesa; -le concrete modalità con cui si è sviluppata la condotta .

Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall’ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così