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Ordinanza — n. 29847/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a judge's declaration of incompetence is inadmissible due to the principle of typicality of remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the Public Prosecutor's appeal against a Peace Judge's decision declaring incompetence and transferring files to the Public Prosecutor's Office. The Prosecutor argued for cassation review, but the Court held that such decisions fall outside the scope of typical remedies under Article 568 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the specific procedural channel for resolving jurisdictional conflicts established by Article 28 of the same code renders the cassation appeal unnecessary and legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 28, cod. proc. pen.: Decisions declaring a judge's incompetence are not subject to cassation appeal because the specific conflict-of-jurisdiction procedure under Article 28 provides the exclusive and typical remedy, ensuring procedural rationality and efficiency.

Parole chiave

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principle of typicality of remedies declaration of incompetence conflict of jurisdiction cassation appeal inadmissibility Article 568 Code of Criminal Procedure Article 28 Code of Criminal Procedure procedural preclusion competenza del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Ed invero, a norma dell' art. 568, comma secondo, cod proc.
Art. 28, cod. proc. pen.
pen., sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen.
art. 28 cod.proc.pen
pen., sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo
(Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv.
Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno
267722-01) e rispondendo tale strumento processuale ad una precisa scelta del legislatore operata secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (così, Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv.
Sez. 5, n. 1509 del 30/09/1992, Bartolomucci
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI UDINEnei confronti di: NWACHUKWU JASHWILL MADUAKOLAM nato il 12/03/1964 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE DI PACE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni dell,$) —MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di pace della medesima città il 27 marzo 2024 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di percosse aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11-octies, cod. pen. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Rubblica presso il Tribunale di Udine.

2. Il ricorso è inammissibile atteso il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione. Ed invero, a norma dell' art. 568, comma secondo, cod proc. pen., sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen. Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è, dunque, ricorribile per cassazione.

Né può farsi discendere da siffatta preclusione alcuna lacuna di garanzia giurisdizionale sussistendo lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Zabeo, Rv. 267722-01) e rispondendo tale strumento processuale ad una precisa scelta del legislatore operata secondo criteri di razionalità, speditezza e di opportunità processuale (così, Sez. 6, n. 2556 del 26/06/1995, Bruno, Rv. 202468-01). L' esclusione specifica delle sentenze concernenti la competenza dal novero dei provvedimenti altrimenti impugnabili con il ricorso per cassazione, comporta, altresì, che il provvedimento con cui venga decisa la questione relativa alla competenza territoriale, rientri nei poteri tipici del giudice e, pertanto, non potrà nemmeno essere considerato abnorme (Sez. 5, n. 1509, del 30/9/1992, n. 1509, Bartolomucci, Rv. 192278;

Sez. 5, n. 33281 del 2016, cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico m